Il Consiglio di Stato sul soccorso istruttorio “processuale”

Redazione Scientifica
11 Aprile 2018

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e...

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario. In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.” (Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975).

In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti (nella specie costituiti da quelli di cui al comma 1, lettere b), c) ed m-ter, dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in riferimento al socio di maggioranza di una società composta da tre soci) può ritenersi illegittima soltanto là dove, nel corso del giudizio, il concorrente stesso abbia dato prova del possesso dei requisiti suddetti.

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