Requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto
16 Aprile 2018
La vicenda. La capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, partecipante ad una procedura di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell'art. 214-bis del Codice della strada, collocatasi terza in graduatoria all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, contestava innanzi al T.A.R. Campania l'ammissione delle ditte prime due graduate, lamentando sotto diversi profili l'originaria assenza in capo alle stesse di requisiti di partecipazione alla gara.
Le conclusioni della sentenza di primo grado. Il Giudice di primo grado, accogliendo il ricorso, in particolare rilevava che le altre concorrenti non soddisfacessero il requisito fondamentale previsto dal disciplinare di gara, in base al quale ciascun concorrente avrebbe dovuto dichiarare nell'ambito del DGUE il possesso, tra gli altri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto. Dalle visure camerali prodotte in atti, infatti, una concorrente aveva dichiarato quale attività prevalente il servizio di trasporto sanitario primario di emergenza 118 e l'altra aveva indicato di esercitare servizi di deposito commerciale di oli minerali, gas, petrolio liquefatto per uso combustione, attività in entrambi i casi ritenute del tutto inconferenti rispetto a quelle previste quale oggetto dell'appalto.
Dimostrazione della capacità tecnica e professionale dell'impresa attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A. Il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni raggiunte dal T.A.R., non ritenendo di poter condividere le considerazioni espresse dalle appellanti, secondo le quali il primo giudice avrebbe dovuto considerare che (i) non le singole imprese componenti, bensì il raggruppamento nella sua interezza avrebbe dovuto soddisfare i requisiti indicati dalla lex specialis di gara e (ii) ai fini del possesso del requisito previsto dal disciplinare di gara sarebbe stata sufficiente la mera indicazione dell'attività oggetto di appalto tra quelle riportate nell'oggetto sociale, requisito che peraltro avrebbe potuto risiedere in capo ad una qualsiasi delle partecipanti al costituendo raggruppamento. Con riferimento alla prima contestazione il Collegio ha rilevato che nella fattispecie il tenore testuale del disciplinare di gara non consentiva di giungere alle conclusioni sostenute nell'atto di appello e che, del resto, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. può essere effettuata solo da singole imprese e non anche da raggruppamenti temporanei tra le stesse. La pronuncia ha, quindi, più in generale chiarito che la scelta della stazione appaltante di richiedere l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto, per avere dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese partecipanti alla gara, non può ritenersi immotivata o illogica (così anche Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925), in quanto la predetta iscrizione è finalizzata a dare atto dell'effettivo svolgimento della predetta attività, laddove le indicazioni dell'oggetto sociale vanno ad individuare solamente settori – potenzialmente illimitati – nei quali l'impresa potrebbe astrattamente andare ad operare, senza che ciò specifichi alcunché sull'effettivo ed attuale svolgimento dell'attività stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2017, n, 5898; Id., Sez. III, 10 agosto 2017, n. 3988). Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro deve identificarsi con quella qualificante l'impresa nei confronti dei terzi, ovvero l'attività principale effettivamente svolta, che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n, 120; Id., Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5729); l'individuazione ontologica della tipologia di azienda può, quindi, avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., non assumendo rilievo quanto riportato nell'oggetto sociale, che esprime solo ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2486; Id., Sez. III, 28 dicembre 2011, n. 6968; Id., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925; Id., Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380). Ha pertanto affermato conclusivamente la decisione di appello che la prescrizione della lex specialis di gara con cui si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell'impresa, risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un'esperienza specifica nel settore interessato dall'appalto, dovendosi accertare, attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento da parte del concorrente di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere.
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