Abrogazione tacita delle disposizioni in materia di concessioni di servizi incompatibili con il Codice dei contratti pubblici
18 Aprile 2018
Il caso. La controversia trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di esclusione di un'impresa da una gara per l'affidamento in convenzione del servizio di rimozione veicoli, sul territorio comunale per la durata di due anni, adottato in applicazione dell'art. 354, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 495 del 1992. A sostegno dell'impugnativa, la ricorrente deduceva l'illegittimità del predetto provvedimento, per contrasto con la tassatività delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016. Esponeva in particolare che, poiché la gara era stata bandita successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, non avrebbe potuto essere disposta l'esclusione per una causa non contemplata nell'elenco tassativo di cui all'art. 80.
La soluzione: In riforma della sentenza appellata, il C.g.a. ha osservato che, sebbene il nuovo codice non abbia provveduto al riordino delle discipline settoriali in materia di concessioni di servizi, l'interprete è comunque tenuto a verificare se vi siano state tacite abrogazioni delle disposizioni previgenti da parte del nuovo codice dei contratti pubblici. In particolare, la necessità di compiere tale verifica assume primario rilievo laddove vengano in rilievo requisiti soggettivi, relativi a condanne penali, più severi di quelli previsti attualmente dal codice dei contratti pubblici e previsti da fonte regolamentare anteriore al codice stesso. Al riguardo, il Collegio osserva che tali requisiti, alla luce del criterio cronologico, di specialità e di gerarchia, dovrebbero ritenersi tacitamente abrogati, con la conseguenza che la clausola del bando contenente cause di esclusione non compatibili con l'attuale formulazione sarebbe nulla ai sensi dell'art. 80, d. lgs. n. 50 del 2016. |