Codice Civile art. 401 - Limiti di applicazione delle norme.Limiti di applicazione delle norme. [I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento (1)(2). [II]. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale. (1) L'art. 61, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi» con le parole: «figli di genitori che si trovino»; e la parola: «allevamento» con la parola: «mantenimento». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. (2) Comma così sostituito dall'art. 8 l. 8 marzo 1975, n. 39. InquadramentoPer il commento v. sub art. 403 c.c. |