Regolamento - 20/12/2010 - n. 1259 art. 15 - Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggiStati con due o più sistemi giuridici — conflitti interpersonali di leggi In relazione ad uno Stato con due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso come riferimento al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 16 Reg. n. 1259/2010. |