Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 19
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilita' genitoriale 1. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore 2. [1] Comma modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera m), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto. [2] A norma dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2001, n. 150, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 150/2001. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 21. |