Codice Civile art. 64 - Immissione nel possesso e inventario.Immissione nel possesso e inventario. [I]. Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [730 c.p.c.]. [II]. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.]. [III]. Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60. InquadramentoPer il commento, v. art. 63 c.c. |