Codice Civile art. 73 - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. [I]. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [522 ss.] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto [535], o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o dell'usucapione [1158 ss.]. [II]. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71. InquadramentoGli artt. 69-73 dettano regole comuni alla scomparsa, all'assenza ed alla morte presunta e tendono ad apprestare tutela alla persona di cui si ignora l’esistenza. In particolare, gli artt. 69-71 considerano il periodo che intercorre tra la scomparsa e la dichiarazione di morte presunta; gli artt. 72-73 hanno riguardo al periodo successivo alla declaratoria di morte presunta (Giorgianni, 54). Tuttavia, una parte della dottrina esclude l'applicazione del primo gruppo di norme anche allo scomparso, «la cui esistenza, lungi dall'essere ignorata, è data dall'art. 48 c.c. per scontata», e riferisce tali norme al solo assente dichiarato (così Giacobbe, 719 ss.). I diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaIn particolare, quanto ai diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza, l'art. 69 c.c. dispone che «Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato». La disposizione, alquanto sibillina, è volta ad escludere che i diritti della persona di cui si ignora l'esistenza possano essere esercitati da altri in nome dello scomparso, appunto perché il codice predispone un fitto apparato di tutela, soprattutto patrimoniale, in favore dello scomparso, ed ammettere che altri possano eventualmente esercitare diritti in sostituzione dello scomparso (oltre le ipotesi legislativamente previste, ed in contrasto con le prescrizioni imposte) equivarrebbe ad aggirare le norme in esame. Detto in altri termini, la norma in commento esclude che tali diritti possano essere esercitati, in nome dello scomparso da coloro che ne hanno la rappresentanza, a meno che non sia fornita la prova dell'esistenza in vita della persona, nel momento in cui il diritto è sorto (Dogliotti, 474). E' quindi fatta salva l'ipotesi in cui l'interessato offra congrua prova che la persona, del cui diritto si tratta, esisteva al momento nel quale il medesimo diritto è sorto. Se si confronta la norma in commento con l'art. 70 c.c., si ricava che: a) è escluso che i diritti, che lo scomparso acquisterebbe, se risultasse la sua esistenza, possono essere esercitati in suo nome da coloro che ne hanno la rappresentanza (si v. gli artt. 48 e 52); b) ed ancora che è invece ammesso il sorgere del diritto in capo all'assente sicché, ove si dimostri l'esistenza in vita dell'assente nel giorno in cui il diritto è sorto, esso può essere esercitato o da lui medesimo o dai suoi eredi (Romagnoli, 416; Palazzo, 476; Secondo Giacobbe, 724, gli artt. 69 e 70 c.c. costituiscono un'eccezione alla regola generale desumibile dagli artt. 22 Cost. e 456 c.c. secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita, salvi casi eccezionali, e si perde con la morte del soggetto: ed invero, pur dovendo ritenersi l'assente, in astratto, munito di capacità giuridica, in concreto egli è reputato inidoneo ad acquistare nuovi diritti sin tanto che permane lo stato di incertezza in ordine alla sua effettiva esistenza in vita). Si tratta, secondo alcuni (Trabucchi, 294; contra Giorgianni, 56 ss.), di mera enunciazione del generale principio vigente in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio è tenuto a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Per queste ragioni, si ritiene che la norma vada letta in combinato disposto con l'art. 4 c.c., al cui commento si rinvia. Secondo un'altra impostazione, invece, deve attribuirsi alla disposizione in esame una diversa valenza. Essa non costituisce espressione del principio sancito dall'art. 2697 c.c. ma è, piuttosto, il frutto di una scelta legislativa, quella secondo cui, dopo la dichiarazione di assenza, l'assente è privato della propria capacità giuridica (Giacobbe, 726, secondo cui l'art. 69 « limita la capacità giuridica della persona di cui si ignora l'esistenza, impedendogli di acquisire diritti il cui sorgere si colloca in un momento successivo alla dichiarazione di assenza » ). Secondo alcuni autori, il diritto sorto nelle more del perdurare della situazione di scomparsa o di assenza si deve considerare validamente nato, seppur momentaneamente quiescente in attesa dello stabilizzarsi della situazione di incertezza (Giorgianni, 54; Palazzo, 477); per altri, invece, il diritto non può ritenersi validamente sorto (Santoro Passarelli, 39). Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza ed estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenzaAllo stesso modo, ai sensi dell'art. 70 «Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione». L'art. 70 rappresenta un'eccezione al precedente art. 69, poiché, tra i diritti menzionati dall'art. 69, i quali non possono essere esercitati dall'interessato salvo che non fornisca la c.d. prova di resistenza, non rientrano i diritti acquisiti iure successionis dallo scomparso/assente: in definitiva, l'art. 70 prevede la devoluzione della successione ai chiamati successivi rispetto allo scomparso (recte: di colui di cui s'ignora l'esistenza), con salvezza delle regole dettate in tema di rappresentazione (la considera una norma eccezionale Giorgianni, 56, in quanto il diritto sorge in capo al secondo chiamato; contra Callegari, 805, per il quale, invece, non può ritenersi che lo scomparso sia incapace di succedere; diversamente, Giacobbe, 733, intende la disposizione normativa in esame come una vera e propria incapacità a succedere, legislativamente determinata, dell'assente). Il presupposto applicativo della norma in esame è costituito dall'ignoranza dell'esistenza in vita della persona chiamata a succedere, fatta salva la disciplina di cui all' art. 528 ss. c.c. in tema di eredità giacente. In quanto disciplina a carattere eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione, sono previste una serie di limitazioni in capo agli interessati. Ed invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 70, «coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni e devono dare cauzione» nell'eventualità in cui lo scomparso ritorni, e ciò all'evidente scopo di tutela dell'assente, in caso di suo ritorno, o dei suoi eredi effettivi, in caso di accertamento della morte in data diversa rispetto alla scomparsa (Dogliotti, 475; per Giacobbe, 748, la cauzione è volta a garantire la restituzione del valore dell'arricchimento conseguito dal delato, così come risultante dall'inventario). L'art. 71 garantisce la tutela dei diritti eventualmente spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza, ai suoi eredi ed aventi causa, facendo espressamente salva, in loro favore, la disciplina della petizione di eredità. L'unico limite, per loro, è rappresentato dalla intervenuta prescrizione o dal decorso del termine per l'usucapione del bene. La norma in commento va analizzata congiuntamente all'art. 56 c.c., al cui commento si rinvia, in quanto anch'essa volta a disciplinare gli effetti dell'eventuale ritorno dell'assente (ovvero i diritti dei suoi eredi o aventi causa), e diretta a riconoscergli i medesimi diritti sui beni nelle more lasciati relitti, con il limite tuttavia della prescrizione e dell'usucapione maturata. In ciò si spiega, quindi, la ratio della norma, laddove riconosce all'assente che abbia fatto ritorno, ed essendo ormai cessate le esigenze di assicurargli una tutela, il ripristino dello status quo ante, mediante il diritto di chiedere la restituzione dei beni, laddove possibile, ed il diritto alla petizione di eredità (secondo Giacobbe, 756, tale azione è esercitabile nei riguardi di coloro ai quali l'eredità è stata devoluta ex art. 70: «la petizione di eredità, di cui all'art. 70 c.c. sembra, allora, partecipare della natura personale dell'azione di restituzione di cui all'art. 56 c.c., piuttosto che della natura reale quale, in termini generali, viene riconosciuta, oggi, all'azione tipica di petizione di eredità ex artt. 533 ss. c.c.»). Secondo la dottrina (Palazzo, 476) la norma in commento rappresenta una conferma dei principi già enunciati ai precedenti artt. 69 e 70 c.c., nel senso che se si avesse notizia della morte dell'assente, i suoi eredi non potrebbero acquistare se non fosse ipotizzabile l'acquisto a favore dell'assente (si v. anche Romagnoli, 429). La prescrizione decorre secondo alcuni commentatori dal momento del ritorno dell'assente e secondo altri dal momento in cui il diritto è sorto ossia dal giorno dell'apertura della successione (in quest'ultimo senso, Giacobbe, 761). La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora, in applicazione analogica degli artt. 1147 e 1148 c.c. nonché dell' art. 535 c.c. nel caso di dolo (esclude, tuttavia, l'applicazione analogica dell'art. 535 c.c. Giacobbe, 765). Successione alla quale sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presuntaSecondo quanto prescritto dall'art. 72, «Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni». Con questa disposizione il legislatore ha definitivamente parificato alla morte naturale la morte presunta, con applicazione quindi delle ordinarie regole vigenti in materia successoria, con la particolarità, dettata dall'eventualità del ritorno del morto presunto, dell'obbligo di procedere alla redazione dell'inventario dei beni. Pertanto il presunto morto, al pari del morto «naturale», non può acquistare diritti, nemmeno per via successoria, ostando a ciò la situazione stessa del decesso che, come è noto, estingue la persona fisica (Barillaro, 432; Sgroi, 122, secondo il quale «questa norma chiarisce che il morto presunto, eliminato come persona fisica a seguito dell'accertamento giudiziale, non può acquistare diritti»; così anche Dogliotti , 476 ). La devoluzione della successione è regolata secondo le normali disposizioni in materia successoria. Seguendo questa prospettiva, l'art. 72 prevede che, nell'ipotesi in cui al dichiarato morto presunto spettano diritti per via successoria, tali diritti sono devoluti automaticamente ai suoi eredi, a condizione però che questi ultimi provvedano alla redazione dell'inventario (evidentemente a tutela del presunto morto, per l'ipotesi che ritorni). Ovviamente la situazione venutasi a creare a seguito della dichiarazione di morte presunta non può dirsi stabile, ben potendo il presunto morto fare ritorno. A quest'ipotesi si riferisce l'art. 73 – che va letto in combinato disposto con l'art. 66 c.c., al cui commento si rinvia – secondo cui «Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione». La devoluzione dell'eredità è destinata a cessare automaticamente, e con effetto retroattivo, se il presunto morto fa ritorno ovvero se viene provata l'esistenza in vita di costui al momento dell'apertura della successione (Barillaro, 437; Giorgianni, 158). Viene cioè travolta, con efficacia retroattiva, la dichiarazione di morte presunta (Sgroi, 122), e la devoluzione della successione è considerata tamquam non esset (Dogliotti, 476). In senso contrario (Giacobbe, 774) è stato tuttavia osservato che il presunto morto, al suo ritorno, recupera soltanto i beni ereditari effettivamente presenti nel patrimonio, circostanza che contrasta con la tesi secondo cui il ritorno farebbe cessare automaticamente con efficacia ex tunc la devoluzione di cui all'art. 72 c.c. La normativa dispone, in ogni caso, che il presunto morto, i suoi eredi o aventi causa hanno facoltà di esercitare, per ottenere la restituzione dei beni, l'azione di petizione ereditaria nei limiti di cui agli artt. 66 e 535 c.c., in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 71 per il caso dell'assente a cui la norma fa espresso rinvio . Secondo la giurisprudenza (Cass. I, n. 536/1981) la dichiarazione di morte presunta determina una vera e propria successione «mortis causa» dei presunti eredi del dichiarato morto, come si evince dalle norme dettate in ordine alla devoluzione degli elementi attivi del patrimonio di quest'ultimo ai suoi presunti eredi e legatari (art. 63, 64, 69, 73 c.c.) e dal contrapposto silenzio sulla sorte degli elementi passivi di detto patrimonio, spiegabile solo con la sottintesa applicabilità della disciplina delle successioni «mortis causa». Tale successione si apre, ai sensi degli art. 58 e 61 c.c. al momento a cui è fatta risalire la morte presunta, al quale momento, in base al successivo art. 459 retroagiscono gli effetti dell'accettazione dell'eredità, sebbene la delazione ereditaria abbia luogo quando poi diviene eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta (arg. ex art. 63 e 64). Ne consegue che la successione è regolata, sotto il profilo fiscale, dalle norme vigenti all'epoca della morte presunta (Cass. I, n. 48/1975 ). BibliografiaV. sub art. 58 c.c. |