Codice Civile art. 75 - Linee della parentela.Linee della parentela. [I]. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 77 c.c. |