Codice Civile art. 75 - Linee della parentela.

Luca Stanziola

Linee della parentela.

[I]. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 77 c.c.

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