Il disciplinare deve assegnare specifici pesi ponderali alle caratteristiche tecniche sulla cui base deve essere condotto il confronto delle offerte

Redazione Scientifica
17 Aprile 2018

Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in...

Allorché le censure proposte sono dirette ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l'onere di fornire alcuna prova di resistenza (si vedano, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2.3.2018, n. 1312 e 5 marzo 2018, n. 1335; Id., sez. VI, 1.4.2016, n. 1288);

Ciò è tanto più vero nella ipotesi in cui oggetto di censura è lo stesso assetto di regole disciplinari sulla cui base si è svolta la selezione, in particolare laddove dette regole rendano scarsamente intelligibili (e quindi non criticabili) gli esiti del confronto competitivo;

L'utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella, già evidenziata, della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. sentenza Puligienica, Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13).

Una prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara risulterebbe esigibile nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'impugnativa prefigurasse un annullamento parziale della gara e una rinnovazione della stessa mediante rivalutazione delle offerte già formulate. A fronte di un siffatto svolgimento del giudizio, sarebbe certamente onere della parte ricorrente dimostrare il proprio interesse all'azione, allegando elementi attestanti un plausibile esito a sé favorevole delle successiva fase valutativa delle offerte.

E' illegittima la legge di gara in cui il disciplinare, pur ripartendo il punteggio in relazione alle diverse tipologie di prodotti, non abbia assegnato alcuno specifico peso ponderale alle caratteristiche tecniche sulla cui base deve essere condotto il confronto delle offerte.

L'elencazione contenuta nel disciplinare degli aspetti tecnici su cui concentrare l'attenzione deve essere accompagnata da una informazione in ordine a come valorizzare i singoli “indicatori” di qualità e all'incidenza (numerica o di altro tipo) da conferire loro.

In tale contesto, la sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione non consente di comprendere sotto quale specifico profilo tecnico un prodotto sia stato ritenuto preferibile o meno rispetto agli altri (cfr., in termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 5 luglio 2016, n. 193).

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