Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 29
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge 1. [1] Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 31 dicembre 1998, n. 476. InquadramentoPer il commento, vedi sub art. 39 quater. |