Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 29

Mauro Di Marzio

 

1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge  1.

Inquadramento

Per il commento, vedi sub art. 39 quater.

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