Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 38

Mauro Di Marzio

 

1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

[2. La Commissione e' composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 1.] 2

[3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta 3.] 4

[4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. [Con regolamento adottato dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. ] [A tal fine il regolamento puo' prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.]56

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche  78.

[2] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, emanato ai sensi del medesimo articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 2006/181.

[3] Comma modificato dall' articolo 39-duodetricies, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, della Legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[4] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, emanato ai sensi del medesimo articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 2006/181.

[6] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, emanato ai sensi del medesimo articolo 1, comma 19-quinquies del D.L. 2006/181.

[8] Per l’attuazione del presente comma vedi DPR 8 giugno 2007, n.108.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 39 quater.

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