Il principio di par condicio competitorum nella predisposizione dei criteri e nella scelta delle modalità di valutazione delle offerte
Riccardo Pappalardo
20 Aprile 2018
È illegittima la legge di gara che, pur ripartendo il punteggio in relazione alle diverse tipologie di prodotti, non abbia assegnato alcuno specifico peso ponderale alle caratteristiche tecniche sulla cui base deve essere condotto il confronto delle offerte. I principi di imparzialità e trasparenza sono compromessi ogniqualvolta vengano determinati dalla Commissione inediti criteri di giudizio o siano stabilite modalità di valutazione delle offerte solo dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, salvo il caso in cui questi non siano mera esplicitazione di regole procedurali già prefissate.
Il caso La controversia concerne l'impugnazione degli atti di una gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla metodologia applicativa del c.d. confronto a coppie.
In particolare, il ricorrente aveva contestato in primo grado l'esito della gara unitamente agli atti regolativi della medesima deducendo, tra i vari motivi di censura, tanto l'eccessiva genericità e indeterminatezza dei criteri di attribuzione del punteggio stabiliti nel disciplinare, quanto la scorrettezza dell'operato della Commissione di gara che, una volta aperto e visionato le buste contenenti l'offerta tecnica, aveva deciso di valutare solo alcuni dei prodotti che il disciplinare aveva previsto di utilizzare ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo.
Con riferimento a tale ultimo profilo, a detta del ricorrente, erano stati irrimediabilmente violati i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che impongono che la fissazione dei criteri selettivi per la valutazione delle offerte debba sempre precedere l'apertura delle buste contenenti le offerte medesime, dovendo essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza dei loro contenuti tecnici, onde evitare l'alterazione delle condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio competitorum.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso asserendo la sua infondatezza sull'assunto che sia il sistema di attribuzione dei punteggi posto a base della selezione sia il concreto modus operandi della commissione fossero rispettosi del dettato normativo.
Sicché, avverso la pronuncia reiettiva proponeva tempestivamente appello il ricorrente, contestandone le statuizioni.
Il giudizio di appello Alla luce dei motivi di gravame evidenziati, il Consiglio di Stato ha dovuto pronunciarsi su due distinte questioni: (i) in ordine alla legittimità di un disciplinare che, pur ripartendo il punteggio in relazione alle diverse tipologie di prodotti, non abbia assegnato alcuno specifico peso ponderale alle caratteristiche tecniche sulla cui base andava condotto il confronto delle offerte; (ii) sulla correttezza delle modalità di valutazione delle offerte.
Preliminarmente, però, in punto di rito, il Consiglio di Stato ha chiarito che quando le censure contenute nell'atto introduttivo del giudizio siano dirette ad ottenere l'annullamento dell'intera procedura (e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata) non sussiste in capo al ricorrente l'onere di fornire alcuna prova di resistenza. Tale principio risulterebbe ancor di più avvalorato nell'ipotesi in cui oggetto di contestazione sia lo stesso assetto di regole disciplinari sulla cui base si è svolta la selezione: in particolare laddove dette regole rendano scarsamente intelligibili e scrutinabili gli esiti del confronto competitivo.
Ciò premesso, con riferimento al primo punctum pruriens, ad avviso del Collegio, l'assenza di una esaustiva predeterminazione del peso da attribuire a tutti i criteri valutativi non consente di legittimare un'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica poiché, così facendo, si impedirebbe una effettiva ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella verifica delle offerte. In altri termini, senza una chiara enunciazione delle ragioni e delle caratteristiche tecniche che hanno determinato il giudizio valutativo, risulterebbe indefettibilmente lesa la logica comparativa che sovraintende la modalità del confronto a coppie. Tale sistema, infatti, può ammettere una motivazione espressa in punteggi solo allorquando il bando determini ex ante, in maniera sufficientemente dettagliata, i criteri di valutazione atti a consentire di ricostruire con immediatezza il processo valutativo sotteso alla ponderazione numerica.
Passando alla seconda questione, il Consiglio di Stato, ricordando alcuni precedenti giurisprudenziali in materia, ha affermato che a presidio della regolarità e della correttezza delle valutazioni, per assicurare l'oggettiva imparzialità delle loro risultanze, depone la necessità che l'apertura delle buste contenti le offerte rappresenti il limite temporale invalicabile oltre il quale non è più possibile fissare inediti criteri di giudizio ovvero stabilire modalità di valutazione delle offerte che non siano mera esplicitazione di regole procedurali già definite. Se così non fosse, si legge nella sentenza, si assisterebbe ad un inevitabile aumento del rischio che la sola possibilità di conoscenza del contenuto delle offerte possa ingiustificatamente conformare (se non addirittura plasmare) le loro modalità di valutazione ai caratteri specifici delle offerte conosciute, sì da compromettere la generale correttezza dei rispettivi esiti. Un'alterazione siffatta, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, non può neppure escludersi ove si effettui una selezione delle tipologie di prodotti da valutare, giacché anche in tale eventualità viene realizza una (indebita) modalità di valutazione e, dunque, una scelta che implica il restringimento o la focalizzazione del giudizio su un più selezionato ambito di elementi in gara. In conclusione, il Consiglio di Stato afferma che i principi di imparzialità e trasparenza subiscono una minaccia ogniqualvolta vi sia la mera possibilità di conoscenza delle offerte tecniche da parte della commissione, e che tale minaccia si realizza già con l'apertura delle buste, risultando ininfluente che la commissione abbia avuto, nel caso concreto, effettiva conoscenza del contenuto delle buste già aperte.
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