Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 45

Mauro Di Marzio

 

1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione1.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 26 della legge 28 marzo 2001, n. 149. La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 182,  aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, secondo comma, nella parte in cui era previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 55.

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