Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 48
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilita' genitoriale sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi1. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile. [1] Comma modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera v), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 55. |