Legge - 4/05/1983 - n. 184 art. 50
Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della responsabilita' genitoriale, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile1. [1] Articolo modificato dall'articolo 100, comma 1, lettera z), del Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154 a decorrere dal 7 febbraio 2014 come indicato dall' articolo 108, comma 1, del citato decreto. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 55. |