Mutamento del rito

Cesare Taraschi
12 Giugno 2026

Il mutamento del rito è lo strumento processuale con il quale il giudice può rimediare all'errore commesso da una parte nell'individuazione del rito applicabile al rapporto dedotto in giudizio e ha la finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, salvaguardando il diritto delle parti di difendersi e l'esigenza che il processo giunga ad una decisione sul merito..

Inquadramento

Il mutamento del rito è lo strumento processuale con il quale il giudice può rimediare all'errore commesso da una parte nell'individuazione del rito applicabile al rapporto dedotto in giudizio, tenendo conto, a tal fine, della situazione sostanziale controversa, per come prospettata nella domanda e non per l'effettivo modo di essere della stessa, come potrebbe emergere al momento della decisione di merito (Cass. civ., n. 5544/96).

In evidenza

Il mutamento del rito ha la finalità di consentire la conservazione degli atti già compiuti, salvaguardando il diritto delle parti di difendersi e l'esigenza che il processo giunga ad una decisione sul merito, ma presuppone l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena (ad es., rito ordinario e rito del lavoro), tra i quali soltanto è possibile un fenomeno di conversione dell'uno nell'altro (Cass. civ., n. 16202/13)

Secondo la tesi prevalente, il rito non è requisito di validità della domanda giudiziale, sicché l'errore in ordine allo stesso non determina la conclusione del processo con un provvedimento di rigetto per motivi di mera forma, ma comporta solo l'adozione, d'ufficio, di un provvedimento ordinatorio di mutamento del rito, che consenta al processo di pervenire ad una decisione di merito secondo il rito prescritto dalla legge (è da precisare che, in questa sede, si sta parlando di atti compiuti secondo le forme di un rito poi rivelatosi errato, non della violazione di singole norme sul rito: in questo secondo caso, la violazione non darà luogo a nullità ove trovi applicazione il principio generale del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c.).

Le norme in tema di mutamento del rito di più risalente applicazione sono contenute negli artt. 426 e 427 c.p.c., le quali, nel dettare le modalità per il passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro e viceversa, escludono anzitutto implicitamente, anche per ragioni di economia processuale, che il processo debba chiudersi senza decisione nel merito per il solo fatto di essere stato iniziato secondo un rito errato, ossia che l'esattezza del rito costituisca un presupposto processuale della domanda giudiziale (Luiso, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2013, 26; Balena, Le conseguenze dell'errore sul modello formale dell'atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle sezioni unite), in Giusto proc. civ., 2011, 658 ss.; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano, 2008, 223 ss.).

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

L'art. 426 c.p.c. disciplina l'ipotesi della controversia di lavoro erroneamente proposta nelle forme del giudizio ordinario. Tale norma, ai sensi dell'art. 447- bis , comma 1, c.p.c., si applica, in quanto compatibile, anche alle controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di aziende. Qualora, con il medesimo atto, siano introdotte domande diverse, non tutte assoggettate al rito del lavoro, sovviene l'art. 40 c.p.c., per cui in caso di cumulo di cause connesse prevale il rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409e 442 c.p.c. (Cass. civ., n. 24037/2015, secondo cui il ricorso all'art. 40 c.p.c. non può comunque sanare ex post una decadenza già verificatasi per effetto della scelta del rito sbagliato, posto che l'art. 156 c.p.c. – che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di “forme” in senso stretto – non si applica alle decadenze processuali).

La regola prevista dall'art. 426 c.p.c. non riguarda, comunque, questioni di competenza, ma la semplice esigenza che nelle controversie de quibus si applichi il rito speciale. Infatti, nel prevedere il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, l'art. 426 c.p.c. contempla l'ipotesi in cui una causa relativa ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. (o ai rapporti locativi, ex art. 447-bis c.p.c.) sia stata sì proposta davanti al tribunale (perché, se altrimenti proposta davanti al giudice di pace, si verificherebbe un'ipotesi d'incompetenza per materia), ma nelle forme ordinarie (Mandrioli-Carratta). É questo, ad es., il caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo per un credito inerente ad un rapporto di locazione di immobile urbano, introdotta con citazione anziché con ricorso nelle forme del rito locatizio. In tale ipotesi, la citazione, perché possa considerarsi tempestiva (ed evitare che il decreto divenga definitivo), deve essere depositata (ossia iscritta a ruolo), e non solo notificata, nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 927/2022, secondo cui, peraltro, in tale ipotesi non opera la diversa disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011; Cass. civ., n. 7071/2019; Cass. civ., n. 21671/2017; Cass. civ., n. 27343/2016); in caso di citazione tardivamente depositata, l'opposizione è inammissibile, senza che tale vizio possa essere sanato dalla conversione nel rito locatizio (Trib. Bari, 10 marzo 2016; Trib. Parma, 27 marzo 2015), e ciò anche se il decreto ingiuntivo non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito, non vigendo il principio dell'affidamento in materia processuale (Cass. civ., n. 8/1998, nonché Corte cost., ord., n. 152/2000). Nel caso opposto, in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto non assoggettato al rito locatizio, l'opposizione va proposta con citazione e, se erroneamente proposta con ricorso, la conversione di quest'ultimo in citazione è ammissibile purché sia rispettato il termine per la notifica di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. civ., n. 30193/2011; Cass. civ., n. 23813/2007).

L'erronea applicazione del rito ordinario è rilevata anche d'ufficio dal giudice, il quale fissa con ordinanza l'udienza di discussione e il termine perentorio (la cui entità è determinata discrezionalmente dal giudice: Cass., sez. lav., n. 2657/1984), antecedente all'udienza, per l'integrazione degli atti difensivi. L'ordinanza di mutamento del rito non è soggetta a preclusioni e può essere emessa in qualunque stato del procedimento (anche dopo l'esaurimento della fase istruttoria o in fase di decisione), rimanendo validi gli atti compiuti, salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa (Cass. civ., n. 4620/1999). In dottrina si afferma l'esigenza che l'ordinanza in esame venga emessa, però, previa instaurazione del contraddittorio e audizione delle parti, sicché si esclude l'emanazione della stessa mediante la lettura della sentenza in udienza, dovendosi comunque fissare nuova udienza di discussione (Tarzia-Dittrich, Andrioli, Proto Pisani; contra Cass. civ., n. 5929/1985).

Se l'ufficio non è diviso in sezioni, il giudice, ravvisata l'erroneità del rito prescelto, deve limitarsi ad applicare il rito del lavoro o locatizio; altrimenti, è tenuto a disporre il cambiamento del rito e la conseguente rimessione al capo dell'ufficio per la relativa assegnazione al giudice del lavoro (Cass. civ., n. 3617/2013, secondo cui, se il tribunale abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice del lavoro presso lo stesso ufficio, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l'indicata pronuncia).

É controverso in dottrina se l'ordinanza in esame possa essere revocata, mentre la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la stessa costituisca un atto interno di natura ordinatoria che non involge questioni di competenza e che, in quanto ritrattabile ed inidoneo a pregiudicare la decisione della causa, non è suscettibile di impugnazione né di regolamento di competenza (Cass. civ., n. 15751/2002; Cass. civ., n. 5174/2001); tale ordinanza ha effetto imperativo per tutto l'ulteriore corso del procedimento ed è revocabile, ma solo espressamente (Cass. civ., n. 9014/2009 e Cass., sez. lav., n. 8507/1992, secondo cui non è ammessa la revoca implicita).

A differenza dell'art. 427 c.p.c., l'art. 426 c.p.c. nulla prevede riguardo alla sorte delle prove raccolte nella fase processuale antecedente la trasformazione del rito: si ritiene che esse conservino valore (Cass. civ., n. 5334/1984) e che in base ad esse il giudice possa dare lettura della sentenza anche nella stessa udienza, se ritiene matura la causa per la decisione (Tarzia-Dittrich, Verde-Olivieri, Vaccarella). In ogni caso, la validità formale degli atti compiuti prima della conversione dev'essere valutata in base al rito ordinario applicato nel momento in cui essi sono stati posti in essere (Cass. civ., n. 27519/2014).

Restano ferme, inoltre, le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. civ., n. 33178/2018; Cass., sez. lav., n. 10569/2017), nonché gli effetti della litispendenza (Tarzia-Dittrich, Verde-Olivieri).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nonostante la mancanza di un'esplicita previsione, l'ordinanza ex art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte contumace, a pena di nullità della sentenza e senza possibilità di rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto fattispecie non prevista dall'art. 354 c.p.c. (Cass. civ., n. 24341/2015; Cass. civ., n. 77/2010; Cass. civ., n. 26611/2008). La mancata comunicazione, però, può essere fatta valere solo dal contumace, successivamente costituitosi o in sede di appello, e non anche dall'altra parte (Cass. civ., n. 26611/2008; Cass. civ., n. 4481/1983).

Con l'ordinanza in esame il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti, al fine di soddisfare le esigenze di completamento delle difese poste dagli artt. 414e 416 c.p.c. Secondo alcuni, la perentorietà del termine riguarda solo la decadenza relativa alle eventuali domande nuove e ai nuovi mezzi di prova, ed il suo mancato rispetto non dà luogo ad estinzione del processo (Mandrioli-Carratta). La prevalente giurisprudenza di merito, inoltre, assegna un termine differenziato per attore e convenuto, per consentire la dialettica dell'integrazione delle domande attoree, da una parte, e la successiva replica del convenuto, dall'altra. La mancata assegnazione di detto termine può dar luogo a vizi del procedimento, sino alla nullità della sentenza, ma solo quando essa abbia comportato un concreto e determinato pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ., n. 14374/2023; Cass., sez. lav., n. 14186/2017; Cass. civ., n. 1448/2015), diversamente difettando l'interesse ad agire con l'impugnazione, con la sua conseguente inammissibilità (Cass. civ., n. 22325/2014).

A seguito delle sostanziali modifiche apportate al rito ordinario dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia) e dal successivo Correttivo (d.lgs. n. 164/2024), una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 22 giugno 2023, in IUS Processo civile, 25 settembre 2023, con nota di Pezzella) ha ritenuto ammissibile il mutamento del rito ordinario in quello locatizio (ai sensi dell’art. 426 c.p.c.) già in sede di verifiche preliminari, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 171-bis c.p.c. (artt. 24e 111 Cost.), evidenziando che l'elencazione delle verifiche contenuta in tale norma non può considerarsi tassativa e risolversi in una limitazione dei poteri e dei controlli che il giudice è tenuto ad esercitare nella direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), e che una diversa interpretazione aggraverebbe la trattazione e inciderebbe negativamente sulla durata del processo.

Peraltro, posto che, per consolidata giurisprudenza, il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. lascia ferme le decadenze già maturate in relazione al rito ordinario (ossia quello errato), l’assegnazione del termine per l’integrazione degli atti introduttivi ha un senso solo se, nel momento in cui è disposto tale mutamento, non siano già maturate le preclusioni del rito ordinario con cui è stata iniziata la causa. Nel caso in cui, invece, il rito venga mutato quando nel giudizio ordinario le preclusioni suddette siano già maturate, non ha senso concedere un termine per il compimento di attività già precluse. Da ciò si ricava che, se il mutamento  ex art. 426 c.p.c. viene disposto alla nuova prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. delineata dalla cd. riforma Cartabia, allorquando sono già scattate le preclusioni di cui alle memorie ex art. 171-ter c.p.c., non ha alcuna utilità l’assegnazione del termine per il deposito della memoria integrativa di cui al medesimo art. 426 c.p.c., il che conferma l’opportunità che il provvedimento di mutamento del rito venga adottato con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.  

In ordine al possibile contenuto delle memorie integrative, si è rilevato che occorre distinguere l'ipotesi di erronea individuazione del rito da quella di trasformazione del procedimento speciale di convalida di sfratto a seguito di opposizione. In questo secondo caso, le parti non incorrono in apprezzabili preclusioni, per cui l'attore ben potrebbe effettuare produzioni documentali e deduzioni istruttorie, mentre il convenuto potrebbe proporre domande riconvenzionali, oltre a documenti o istanze istruttorie. Diversamente, nel caso della trasformazione del rito da ordinario in locatizio per erronea individuazione del rito da parte dell'attore, entrambe le parti andrebbero soggette, come già detto, alle decadenze nelle quali siano incorse nella causa secondo il rito ordinario (Cass. civ., 9550/2010; Cass. civ., n. 8256/1987); in particolare, il convenuto non potrà proporre domande riconvenzionali, né eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, non tempestivamente proposte nella fase a rito ordinario, e non potrà chiedere di chiamare in causa un terzo, proprio perché è pacifico che l'integrazione degli atti introduttivi, ammessa dall'art. 426 cit., non possa consentire il superamento di preclusioni e decadenze eventualmente già maturate secondo il rito ordinario (Cass. civ., n. 10569/2017).

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

L'art. 427 c.p.c. contempla la fattispecie opposta rispetto a quella prevista dall'art. 426 c.p.c., in cui una causa non rientrante tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. (o all'art. 447-bis c.p.c., per il richiamo contenuto in tale norma) sia stata promossa con il rito del lavoro (o locatizio), ponendo una disciplina differenziata a seconda che la causa proposta rientri o meno nella competenza del giudice adito. In entrambi i casi, il giudice deve disporre il mutamento del rito e, quindi, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario; in caso di giudice incompetente, il giudice dovrà altresì disporre la rimessione della causa al giudice competente, fissando per l'incombente un termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

La prima ipotesi prevista dalla norma in esame è quella in cui la causa rientri nella competenza del giudice adito, ma venga promossa secondo il rito speciale, pur avendo ad oggetto un rapporto diverso da quelli che vi rientrano. In tal caso, il giudice, con ordinanza, dispone il mutamento del rito e la regolarizzazione fiscale degli atti. Il rapporto deve risultare estraneo alle materie soggette al rito speciale fin dall'atto introduttivo in base alla prospettazione fattane nella domanda e non, invece, secondo quanto emerga a seguito dei risultati dell'istruzione probatoria o delle difese del convenuto (Cass., sez. lav., n. 1916/1993; Cass., sez. lav., n. 7561/1987).

Se il tribunale è suddiviso in sezioni, il mutamento del rito determinerà l'assegnazione della causa da parte del capo dell'ufficio ad un giudice della sezione ordinaria; secondo l'indirizzo prevalente, spetterà a quest'ultimo fissare l'udienza di prosecuzione con ordinanza comunicata alle parti a cura della cancelleria (Tarzia-Dittrich, Luiso).

L'ordinanza non si ritiene reclamabile né impugnabile, bensì revocabile, previa audizione delle parti, secondo alcuni solo dopo che l'istruzione sia esaurita (Tarzia-Dittrich, Proto Pisani), secondo altri auspicabilmente prima (Ianniruberto), considerato che nel rito speciale il giudice gode di più ampi poteri istruttori.

A prescindere dal momento in cui il giudice provveda alla conversione del rito, le parti hanno il diritto di integrare le difese secondo quanto prevede il rito ordinario, mentre permangono le decadenze già maturate comuni ai due riti (Tarzia-Dittrich): il giudice, quindi, nel mutare il rito, dovrebbe fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con assegnazione dei termini di cui al sesto comma (nei procedimenti ante d.lgs. n. 149/2022) o con decorrenza dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. (nei procedimenti post d.lgs. n. 149/2022).

Finché non intervenga l'ordinanza di mutamento del rito, continua ad applicarsi la disciplina del rito del lavoro anche ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini per impugnare (Cass. civ., n. 5599/2014).

Nella seconda ipotesi disciplinata dalla norma in esame, ossia qualora la qualificazione dell'oggetto della domanda in termini di rapporto non rientrante nella previsione dell'art. 409 o dell’art. 447-bis c.p.c. conduca all'incompetenza – per materia, valore o territorio – del giudice adito, questi rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario. L'omessa fissazione del termine non implica, tuttavia, nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo all'uopo il termine ex art. 50 c.p.c. (Cass. civ., n. 2033/2017). La riassunzione della causa avanti al giudice indicato dovrà avvenire mediante deposito della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., entro il termine fissato nell'ordinanza, a pena di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.

L'ordinanza che dichiara l'incompetenza è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. civ., n. 4749/2004; Cass. civ., n. 7778/1996).

La giurisprudenza ha, però, precisato che se il giudice del lavoro rilevi il proprio difetto di giurisdizione, deve dichiararlo con sentenza, ex art. 420, comma 4, c.p.c., non potendo, in tal caso, emettere l'ordinanza di cui all'art. 427 c.p.c. (Cass., sez. lav., n. 728/1997).

Riguardo la sorte delle prove raccolte nella fase processuale precedente la trasformazione del rito, il comma 2 della norma in esame prevede che «le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie». Secondo alcuni, le prove assunte d'ufficio nell'esercizio dei più ampi poteri istruttori del giudice del lavoro sarebbero inefficaci nel rito ordinario (Andrioli); secondo altri, la norma in esame presuppone l'esistenza di prove efficaci per il rito speciale ma non per quello ordinario, le quali devono considerarsi, dopo il mutamento di rito, tamquam non essent, mentre il limite in esame non riguarderebbe l'iniziativa di acquisizione della prova, con conseguente permanente efficacia delle prove disposte d'ufficio (Di Marzio-Di Mauro).

Infine, nel caso di causa di lavoro introdotta innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente (es., giudice di pace), il giudice erroneamente adito deve dichiarare la propria incompetenza, purché quest'ultima venga eccepita o rilevata entro i limiti temporali di cui all'art. 38 c.p.c.; altrimenti, la causa resta radicata presso il giudice adito, discutendosi se questi debba procedere o meno al mutamento del rito (per la tesi positiva, Proto Pisani, Ianniruberto; per quella negativa, Luiso). Nel caso in cui l'incompetenza sia stata tempestivamente eccepita o rilevata, il giudice deve assegnare il termine di cui all'art. 50 c.p.c. se la causa ha seguito fino a quel momento il rito ordinario, mentre deve assegnare il termine di trenta giorni di cui all'art. 427 c.p.c., qualora la causa sia stata introdotta con il rito speciale.

Si è, altresì, precisato che il passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario non può avvenire implicitamente, ma richiede l'adozione di un provvedimento formale che, pur senza formule sacramentali, esprima in modo chiaro, univoco e consapevole la scelta del giudice in ordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, così da ricondurla senza incertezze a un determinato rito (Cass. civ., n. 10085/2026; Cass. civ., n. 1554/2023; contra Cass. civ., n. 18048/2019).

Mutamento del rito nella convalida di sfratto

L'art. 667 c.p.c. disciplina il passaggio dalla fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto alla fase a cognizione piena. Precisamente, l'opposizione della parte intimata, ovvero il rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'insussistenza dei presupposti per la convalida, ovvero, ancora, nel caso dell'art. 666 c.p.c., il pagamento da parte dell'intimato delle somme non contestate, comportano la chiusura della fase speciale e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie del rito locatizio.

Il procedimento, pur a seguito del mutamento del rito, rimane unico, ragion per cui non è necessaria una nuova iscrizione a ruolo, né una nuova costituzione delle parti, salvo il caso di comparizione solo personale dell'intimato nella fase sommaria (in tal senso anche Carrato-Scarpa, che pure considerano già costituito l'intimato comparso di persona, cui andrebbero notificati, ex art. 170, comma 3, c.p.c., i provvedimenti contemplati dagli artt. 663-666-667 c.p.c.); del pari, gli effetti sostanziali e processuali della domanda decorrono dalla data di notificazione dell'atto di citazione originario.

Precisamente, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., il giudice emette l'ordinanza di mutamento del rito, con cui, a norma dell'art. 426 c.p.c., fissa l'udienza di discussione ed assegna alle parti un termine perentorio per provvedere ad integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Dette memorie servono, quindi, a definire gli esatti termini della controversia locativa, sia sotto il profilo del thema decidendum che del thema probandum, e sono per questo assimilabili ai rispettivi atti introduttivi di un procedimento ordinario intrapreso con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., dovendosi per l'appunto seguire la disciplina del rito locativo ordinario nell'ulteriore svolgimento della lite.

Il provvedimento di trasformazione del rito delle controversie in materia di locazione, ex artt. 667e 426 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. civ., n. 514/1998).

Anche se il legislatore ha rimesso alla discrezionalità del giudice la determinazione del termine perentorio per il deposito di memorie integrative, appare tuttavia opportuna, onde assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio, la concessione di un termine sfalsato. Nella prassi giurisprudenziale è diffuso l'uso di assegnare trenta giorni all'intimante e dieci giorni all'intimato, da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza di discussione. Termini mutuati rispettivamente dagli artt. 415, comma 5, e 416, comma 1, c.p.c.

La mancata assegnazione dei termini perentori predetti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa (Cass., sez. lav., n. 14186/2017; Cass., sez. lav., n. 5196/2024). In ogni caso, nel calcolo dei termini perentori si deve tener conto della sospensione feriale, atteso che il procedimento per convalida è sottratto al regime della predetta sospensione solo nella fase sommaria (Cass. civ., 23193/2015; Cass. civ., n. 12979/2010).

L'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 c.p.c., non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice (Cass. civ., n. 14625/2017).

L'ordinanza ex art. 667 c.p.c., come già rilevato sub art. 426 c.p.c., va comunicata all'intimato rimasto contumace (Corte cost. n. 14/1977; cfr. anche Cass. civ., n. 77/2010); lo stesso principio vale anche nel caso in cui a non essersi costituito sia il locatore e vi sia stata la richiesta del conduttore costituito di procedere in contumacia del medesimo locatore. La comunicazione alla parte che sia comparsa personalmente va fatta unicamente se l'ordinanza sia stata resa fuori udienza. La comunicazione dell'ordinanza di mutamento del rito va fatta dalla cancelleria, atteso che l'art. 426 c.p.c. non prevede la notifica a cura delle parti, onde l'eventuale inosservanza dell'ordine erroneamente formulato dal giudice non comporta decadenza a carico delle stesse, dato che, per espressa situazione normativa nel rito delle locazioni, a tutte le notifiche e comunicazioni provvede l'ufficio (Cass. civ., n. 10271/2002).

Dalla mancata comunicazione – se non sanata ovviamente dalla costituzione del contumace – deriva la nullità del primo grado del giudizio, sia pure limitatamente alla fase successiva all'ordinanza di trasformazione del rito, per cui il processo andrà rinnovato a partire dal momento in cui si è verificata detta nullità, vertendosi in una situazione assimilabile a quelle di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., n. 77/2010).

Per quanto attiene alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, come, da ultimo, modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dal d.lgs. n. 216/2024,  deve rammentarsi che la condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio non opera, come previsto dall'art. 5, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 28/2010, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto nella sua fase sommaria, e precisamente fino all'eventuale mutamento del rito conseguente all'opposizione dell'intimato o al rigetto d'ufficio dell'istanza di convalida. La ragione dell'esclusione è da rinvenire nella natura sommaria del procedimento speciale regolato dagli artt. 657 e ss. c.p.c., diretto a garantire una celere tutela al locatore che intenda riacquisire la disponibilità del bene; pertanto, allorquando, con l'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., le esigenze di celerità sono cessate e la causa prosegue con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c., la mediazione diventa obbligatoria.

In tale ipotesi, quindi, l'ordinanza di mutamento del rito si arricchirà di un ulteriore contenuto, dovendo il giudice mandare le parti in mediazione e fissare l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. tenendo conto della durata del procedimento di mediazione, fissata in sei mesi (prorogabili di ulteriori tre mesi) dal novellato art. 6 del d.lgs. n. 28/2010. Nella giurisprudenza di merito, tuttavia, si è anche sostenuto che il termine per l'esperimento della mediazione va assegnato non in sede di procedimento di convalida di sfratto, bensì (ove le parti non abbiano nel frattempo autonomamente provveduto ad esperire la mediazione) in occasione dell'udienza che si svolge all'esito del mutamento del rito (Trib. Bologna, 17 novembre 2015, Arch. loc., 2016, 201).

In caso di mancata instaurazione del procedimento di mediazione, viene a mancare una condizione per la decisione nel merito, ed il processo, su eccezione di parte o su rilievo officioso del giudice da effettuare non oltre la prima udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. fissata con l'ordinanza di mutamento del rito, va chiuso con sentenza che dichiari l'improcedibilità della domanda del locatore. Si è precisato che l'inottemperanza all'ordine del giudice di procedere alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (nella specie, all'ordine disposto al momento del mutamento del rito in un procedimento di intimazione di sfratto per morosità) comporta l'improcedibilità della domanda anche quando sia cessata la materia del contendere sulla domanda soggetta a mediazione obbligatoria e occorre pronunziarsi sulle sole spese legali, poiché la statuizione su queste ultime presuppone comunque la valutazione della fondatezza (o meno) della domanda (Cass. civ., n. 33216/2024).  

In ordine alla vexata quaestio della proponibilità di nuove domande da parte del locatore nella memoria integrativa, la prevalente e più recente giurisprudenza ritiene che l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determini la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena, nel quale le parti potrebbero esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, compresa quella, per il locatore, di modificare le proprie domande e proporre una domanda nuova, ossia fondata su una causa petendi diversa da quella originariamente formulata  (Cass. civ., n. 14779/2023; Cass. civ., n. 12131/2023; Cass. civ., n. 17955/2021; Cass. civ., n. 4771/2019; Cass. civ., nn. 7423 e 7430/2017) – ad es., la risoluzione per inadempimento in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nella convalida di sfratto o, ancora, la riduzione in pristino dell'immobile e quella di risarcimento del danno (Trib. Palermo, 22 febbraio 2017) – e, per il conduttore, di dedurre nuove eccezioni e domande riconvenzionali (Cass. civ., n. 17772/2023; Cass. civ., n. 5356/2009).

In ogni caso, prima del deposito delle memorie integrative (finalizzate a cristallizzare le posizioni delle parti) non si ritiene possibile configurare la non contestazione dei fatti di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. civ., n. 26356/2014).

Trasformato il rito, il procedimento si svolge secondo le norme del rito speciale locatizio (ossia quello dettato dall'art. 447-bis c.p.c., il quale richiama la maggior parte delle disposizioni di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c.), concludendosi con sentenza, che assorbe ipso iure l'ordinanza provvisoria di rilascio eventualmente concessa, anche se meramente confermativa delle decisioni ivi adottate. Non appare, pertanto, necessaria l'esplicita revoca dell'ordinanza di rilascio, avendo la stessa natura di provvedimento provvisorio endoprocessuale, sia che la domanda del locatore venga accolta (magari con concessione di un diverso termine per l'esecuzione ex art. 56 l. n. 392/1978), sia che la stessa venga rigettata.

É, tuttavia, possibile che la trasformazione del procedimento per convalida non avvenga nelle forme del rito speciale locatizio, essendovi ipotesi rientranti nella disciplina di cui agli artt. 657 ss. c.p.c. ma non in quella dell'art. 447-bis c.p.c. (ad esempio, locazioni non urbane, quali quelle di area agricola oggetto di contratto agrario). In tal caso, dopo la chiusura della fase sommaria, con concessione o meno dell'ordinanza di rilascio, la fase di merito si svolgerà nelle forme del rito ordinario e la norma da applicare al mutamento di rito sarà quella di cui all'art. 427 c.p.c., con fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. e possibilità per le parti di usufruire dei termini per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).

Inoltre, la prosecuzione del giudizio di merito con il rito ordinario, anziché con quello di cui all'art. 447-bis c.p.c., può verificarsi anche nell'ipotesi di connessione “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) tra cause cumulate, ossia qualora, ad esempio, l'intimato, nell'opporsi alla convalida, formuli fin dalla fase sommaria domanda riconvenzionale di usucapione per effetto di operata interversione del possesso, oppure l'intimazione di sfratto per morosità contenga richiesta di rimborso delle spese relative alle utenze di acqua, luce, gas o telefono inerenti all'immobile locato, ove le stesse siano rimaste intestate al locatore e, per espressa pattuizione contenuta nel contratto, debbano essere invece sostenute dal conduttore.

In tali ipotesi, premesso che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., le cause connesse vanno trattate tutte con il rito ordinario (prevedendo tale norma l'applicazione del rito speciale unicamente quando una delle cause riunite rientri tra quelle di lavoro o previdenziali), appare antieconomico che l'ordinanza ex art. 667 c.p.c. debba necessariamente sfociare dapprima in un'udienza di discussione da trattare secondo il rito locativo, per poi disporsi nel corso di questa il passaggio dal rito speciale al rito ordinario; più semplicemente, il giudice del procedimento di convalida potrebbe, in questi casi, fissare in prosieguo l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno a ritroso i termini dell’art. 171-ter c.p.c.

Conversione del rito ordinario nel rito semplificato di cognizione

In sede di verifiche preliminari, ai sensi del co. 4 dell’art. 171-bis c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e sostituita dal d.lgs. n. 164/2024), se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 281-decies c.p.c., il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’art. 281-duodecies c.p.c., nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Il d.lgs. n. 164/2024, contenente disposizioni integrative e correttive alla cd. riforma Cartabia, ha previsto l’anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell’originario impianto del d.lgs. n. 149/2022, infatti, tale momento era collocato alla prima udienza di trattazione, prevedendosi che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, potesse disporre - con ordinanza “non impugnabile” e, quindi, non revocabile né modificabile - il mutamento del rito (art. 183-bis c.p.c., ora abrogato).

Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell’adozione del provvedimento, ma aveva l’effetto di rendere quest’ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall’introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c., sicché dal passaggio al rito semplificato non derivava alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento.

Per tale ragione, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 164/2024, il mutamento del rito è stato anticipato alla fase delle verifiche preliminari e, per salvaguardare il diritto di difesa delle parti, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ex art. 426 c.p.c. – che nel disporre tale conversione il giudice debba assegnare dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato.

Al contempo, non si prevede più, rispetto alla formulazione dell’abrogato art. 183-bis c.p.c., che il provvedimento assuma la forma dell’ordinanza “non impugnabile”, proprio allo scopo di far sì che all’udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e re melius perpensa, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario. Il che, pur apprezzabile sul piano del contraddittorio, conferma la consapevolezza del legislatore in ordine ai limiti della scelta di collocare il potere di conversione in un momento in cui non vi è alcuna certezza intorno ai requisiti di “semplicità” della lite, e finisce per vanificare l’esigenza di celerità che ha ispirato la proposta di modifica normativa.

L’originario testo dell’art. 171-bis c.p.c., comma 1, c.p.c. si limitava a prevedere il dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio anche con riguardo alla sussistenza dei presupposti per procedere alla conversione del rito; si trattava, quindi, di un generico suggerimento destinato ad essere approfondito in sede di memorie integrative ed oggetto di decisione da parte del giudice alla prima udienza (generico suggerimento che è venuto meno per lasciare spazio all’esercizio di un vero e proprio potere decisorio).

Con l’intervento correttivo il legislatore ha mostrato di condividere l’orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023), secondo cui, in deroga a quanto desumibile dal combinato disposto degli artt. 171-bis e 183-bis c.p.c., il giudice, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poteva d’ufficio disporre la conversione del rito ordinario di cognizione in quello semplificato già in sede di verifiche preliminari, e cioè anteriormente all'udienza di prima comparizione delle parti ed in assenza di contraddittorio su tale questione, sebbene il predetto art. 183-bis c.p.c. prevedesse chiaramente il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato “all'udienza di trattazione…e sentite le parti” .

Occorre poi rilevare che la conversione – sia nella versione originaria della riforma Cartabia, sia in quella attuale, alla luce del Correttivo – è ammessa solo qualora ricorrano “i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281decies”, quindi solo nei casi in cui l’uso del modello semplificato è obbligatorio (“quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”), sicché sembrerebbe che, in presenza di tali condizioni, il giudice sia “tenuto” a convertire il rito (da ordinario in semplificato), senza intervenire discrezionalmente.

Tuttavia, l’obbligatorietà è solo apparente, considerato che la descrizione delle fattispecie in presenza delle quali occorre convertire il rito è rimessa a una inevitabile valutazione caso per caso (“se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono…”). E se tale discrezionalità era evidente quando il potere di conversione, esercitato con ordinanza “non impugnabile”, era collocato alla prima udienza (ai sensi dell’abrogato art. 183-bis c.p.c.), a maggior ragione essa si palesa adesso, essendo tale potere inserito in una fase in cui né il thema decidendum, né il thema probandum sono definitivamente formati (entrambi da stabilizzare, nel rito ordinario, con lo scambio delle memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c.). 

D’altra parte, non vi è alcun cenno a potenziali conseguenze per l’ipotesi in cui, pur in presenza dei presupposti, il giudice non disponga la conversione; sicché, quand’anche si volesse invocare un obbligo, la mancanza della sanzione renderebbe innocua la sua violazione.

Inoltre, occorre rilevare che, mentre nel regime ante riforma Cartabia il potere del giudice di convertire il rito (da ordinario in sommario) era contemplato per le controversie di competenza del giudice monocratico, ora esso si applica a tutte le liti in cui tale rito è obbligatorio, quindi sia nelle cause di competenza monocratica, sia in quelle di competenza collegiale.

Novità rilevante del meccanismo di conversione del rito di cui al vigente comma 4 dell’art. 171-bis c.p.c. consiste nella previsione secondo cui il giudice, nel disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, assegna alle parti un termine perentorio entro il quale le stesse “possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti”.

Si è sostenuto (Tiscini) che nella sintetica dicitura “memorie e documenti” va senz’altro inclusa sia l’attività assertiva che quella asseverativa, sia in relazione al completamento della trattazione della causa, sia per l’articolazione delle richieste istruttorie, che però il testo della norma sembra limitare alla produzione documentale. Tuttavia, non bisogna intendere in senso rigido il testo normativo, potendo aprirsi l’attività istruttoria anche alla prova costituenda (pur riconoscendosi, sul piano applicativo, che il problema si porrà in pochi e limitati casi, ove davvero la conversione sarà disposta in ipotesi di causa “semplice”).

Secondo la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 164/2024, come già detto, per “salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio…si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell’art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato”.

Da ciò si desume che lo scopo della disposizione in esame non è ravvisabile nell’anticipazione delle attività difensive previste dall’art. 281-duodecies c.p.c., bensì nella necessità di rendere gli atti introduttivi del rito ordinario, ossia gli atti di costituzione delle parti, conformi a quelli tipici del rito semplificato. Non è dato, però, comprendere in cosa consista la differenza, pur prospettata nella Relazione illustrativa, tra gli atti introduttivi del rito ordinario e quelli introduttivi del rito semplificato, posto che il comma 1 dell’art. 281-undecies c.p.c. richiama, sostanzialmente, tutti gli elementi e gli avvertimenti (compresi quelli decadenziali) che caratterizzano il contenuto dell’atto di citazione ex art. 163 c.p.c., e analogamente la comparsa di risposta nel rito semplificato, di cui al comma 3 del medesimo art. 281-undecies c.p.c., ha lo stesso contenuto di quella disciplinata, nel rito ordinario, dall’art. 167 c.p.c.

Non convince, in proposito, il paragone con l’analogo meccanismo integrativo degli atti introduttivi di cui all’art. 426 c.p.c. in tema di conversione del rito ordinario nel rito del lavoro, in quanto quest’ultimo effettivamente si caratterizza per la sussistenza di decadenze ricollegabili agli stessi atti introduttivi, con i quali vanno, ad es., formulate le istanze istruttorie (Cass., sez. lav., n. 33393/2019), sicché le memorie integrative previste dall’art. 426 c.p.c. mirano a regolarizzare tali atti al fine di evitare il maturare delle predette decadenze. Il rito semplificato non prevede, invece, la sussistenza di decadenze ricollegabili agli atti introduttivi, sicché non si pone la stessa esigenza di sanatoria degli atti di costituzione delle parti che caratterizza il rito laburistico.

Nel tentativo di coordinare il comma 4 dell’art. 171-bis c.p.c. con le attività difensive previste dall’art. 281-duodecies c.p.c., appare, verosimilmente, più corretto ritenere che l’attività assertiva ed istruttoria che le parti possono espletare nelle memorie integrative previste in sede di conversione del rito ordinario in semplificato sia intesa a prevenire il rischio della mancata concessione da parte del giudice, alla prima udienza del rito semplificato, del doppio termine di cui al comma 4 dell’art. 281-duodecies c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 164/2024, così consentendosi alle parti – che avevano riposto affidamento nello svolgimento del giudizio con il rito ordinario e che, invece, per effetto della “silente” conversione del rito disposta dal giudice, si ritrovano ad aver perso la facoltà di usufruire delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. – di svolgere in via preventiva, precauzionalmente, l’attività assertiva ed asseverativa che contavano di espletare con le memorie del rito ordinario.

In una delle prime applicazioni giurisprudenziali del meccanismo di conversione del rito ordinario in semplificato post decreto Correttivo, si è sostenuto che: a) le memorie integrative degli atti introduttivi, previste dal comma 4 dell’art. 171-bis c.p.c., possono contenere, per l’attore, la formulazione di difese riconvenzionali conseguenti a quelle del convenuto e, per entrambe le parti, la precisazione del thema decidendum, la formulazione di nuove istanze istruttorie e l’allegazione di nuovi documenti; b) nel caso di procedimento semplificato derivante dalla conversione del rito ordinario disposta in sede di verifiche preliminari, dopo la scadenza dei termini perentori assegnati ai sensi dell’art. 171-bis, comma 4,  c.p.c. deve ritenersi preclusa alle parti la possibilità di ulteriori difese integrative e, a maggior ragione, l’assegnazione del doppio termine previsto dall’art. 281- duodecies , comma 4, c.p.c., dovendosi altrimenti ritenere violata la perentorietà dei predetti termini e pregiudicata l’esigenza di maggiore speditezza che caratterizza il procedimento semplificato rispetto al rito ordinario (Trib. Verona, 3 dicembre 2024, in IUS Processo civile, 24 gennaio 2025, con nota parzialmente critica di Taraschi). 

Quid iuris, invece, nel caso in cui il giudice non proceda, pur ricorrendone i presupposti, al mutamento del rito?

In relazione alla previgente disciplina del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., la giurisprudenza ha precisato che la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, coinvolgendo un’attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa (Cass. civ., n. 22158/2019).

Tale conclusione deve trovare conferma anche alla luce del nuovo rito semplificato di cognizione, in quanto, fermo restando un evidente margine di discrezionalità del giudice nella valutazione della complessità della lite e dell’istruttoria, è principio consolidato quello per cui l’adozione, per la trattazione di una controversia, di un rito diverso da quello prescritto non costituisce motivo di nullità e, come tale, non è suscettibile di impugnazione, a meno che non abbia inciso sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove, restando comunque a carico del ricorrente l’indicazione dello specifico pregiudizio che sia derivato dalla omessa adozione del rito previsto (Cass. civ., n. 23682/2017).

Conversione del rito semplificato di cognizione in rito ordinario

Con il d.lgs. n. 149/2022 è stata disposta l’abrogazione dell’intero capo III-bis del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, contenente gli articoli dal 702-bis al 702-quater c.p.c., introdotti dalla l. n. 69/2009 e disciplinanti il procedimento sommario di cognizione. Nel contempo, tale procedimento è stato ricollocato nel libro II del codice di rito. Precisamente, dopo il capo III-ter del titolo I, è stato inserito il capo III-quater, rubricato «Del procedimento semplificato di cognizione», costituito dagli articoli dal 281-decies al 281-terdecies c.p.c.

Non si tratta di una modifica solo formale, in quanto con la stessa si è voluto, da un lato, ovviare all’originaria infelice collocazione del procedimento in esame nel titolo I del libro IV, ossia tra i procedimenti speciali sommari (rectius: a cognizione sommaria), e, dall’altro, sottolineare l’alternatività del procedimento semplificato rispetto al rito ordinario, ora accentuata anche dall’ampliamento dell’ambito applicativo del primo, desumibile dal nuovo art. 281-decies c.p.c.

In particolare, il comma 1 dell’art. 281-duodecies c.p.c. prevede che il mutamento del rito semplificato nel rito ordinario può essere disposto, alla prima udienza, in due ipotesi, ossia se il giudice:

1.          rileva che per la domanda principale o per quella riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 281-decies c.p.c.(fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale, di pronta soluzione o richiedente istruttoria non complessa), nel senso che tali presupposti sono del tutto assenti;

2.          ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario «valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria».

La seconda ipotesi, che costituisce una sorta di «clausola di salvezza», ricorre: a) nel caso in cui alcuni dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 281-decies c.p.c. siano presenti, e tuttavia la controversia appare di complessa istruttoria e/o definizione: ad es., nonostante la natura esclusivamente documentale delle prove, il giudice potrebbe essere indotto al mutamento del rito in quanto i fatti restano controversi oppure in ragione del cumulo delle cause, della pluralità delle parti, dell’entità delle questioni da decidere, della molteplicità dei documenti da esaminare ecc.; b) nel caso di cui al comma 2 del medesimo art. 281-decies c.p.c.., ossia quando l’attore, nelle cause rimesse al tribunale monocratico, ha proposto la domanda con il rito semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 della stessa norma.

Se ravvisa i presupposti per il mutamento del rito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini per le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Secondo la giurisprudenza formatasi in ordine al rito sommario, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all’intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un’istruttoria semplificata (Cass. civ., n. 14734/2022), posto che la verifica della compatibilità tra istruzione semplificata e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all’intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l’altro, della complessità della controversia, nonché del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. civ., n. 6563/2017).

In linea con tale interpretazione pretoria, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 281-duodecies c.p.c. rimette ora al giudice la valutazione prognostica della complessità della lite, oltre che dell’istruzione probatoria, ai fini di una eventuale statuizione di mutamento del rito. In proposito, deve ritenersi che la complessità della lite sarà configurabile per quei giudizi che, anche se di natura esclusivamente documentale o comportanti un’attività istruttoria contenuta, implichino l’esame e la soluzione di questioni tecniche o giuridiche di una certa complessità che possono richiedere una trattazione non semplificata, sia per l’esigenza delle parti di svolgere e puntualizzare le proprie difese sulla base di quelle della controparte, sia per quella del giudice di far chiarire alle parti i rispettivi assunti nello svolgimento successivo delle udienze, formando in maniera graduale il proprio convincimento.

In ogni caso, le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all’esito della conversione del rito, in quanto l’art. 281-duodecies c.p.c. nulla dispone al riguardo (laddove, invece, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto espressa eccezione alla predetta regola generale, come nel caso dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011), ed anzi prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative, sicché restano intatte le facoltà assertive ed istruttorie riconosciute alle parti con tali memorie (Cass. civ., n. 13879/2020).

Il persistente richiamo, già contenuto nel comma 3 dell’art. 702-ter c.p.c., all’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., costituisce una conferma della non compatibilità del rito semplificato con le cause assoggettate al rito laburistico/locatizio (in tal senso, anche Cass. civ., n. 18990/2023). Secondo Trib. Roma, 7 novembre 2023, le controversie locatizie di cui all’art. 447-bis c.p.c. non possono essere introdotte secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, sicché, laddove erroneamente introdotte con questa modalità, il giudice non deve dichiarare inammissibile la domanda, bensì (anche d’ufficio) è tenuto a disporre il mutamento del rito, fissando l’udienza di discussione.

Infine, deve rammentarsi che l'art. 8 della l. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), anch’esso modificato dal d.lgs. n. 149/2022, in tema di controversie di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, prevede che, una volta espletata la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi senza buon esito, la parte danneggiata deve depositare, presso il giudice che ha trattato il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.    La norma opera un collegamento necessario con il rito semplificato di cognizione sul presupposto che, essendo stata già espletata la consulenza tecnica, l'istruttoria non si presenti complicata. Tuttavia, non si esclude la possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito se ritiene insussistenti i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 281-decies c.p.c. ovvero qualora la causa si presenti comunque complessa nella decisione e/o nell’attività istruttoria. Non si tratta, infatti, di un’ipotesi di rito semplificato di cognizione cd. necessario (Consolo-Bertollini-Buonafede, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme di cui all'art. 696 bis c.p.c. e il successivo favor per il rito semplificato, in Corr. giur., 2017), come si evince d'altronde dal riferimento normativo agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. (quindi, anche all’art. 281-duodecies c.p.c., che, al comma 1, disciplina il mutamento del rito).

Principio di ultrattività del rito

Il principio di ultrattività del rito postula che, in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee (Cass. civ., n. 15272/2014; Cass., sez. lav., n. 14139/2020; Cass. civ., n. 27853/2025), fermo restando che l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione (Cass. civ., n. 28519/2019).

In altri termini, qualora una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va spiegato con citazione ad udienza fissa; ove, invece, l'appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza (Cass., sez. lav., n. 24386/2022; Cass. civ., n. 1148/2015).

Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale, sempre in ossequio al principio della ultrattività del rito che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito, con cui il processo è erroneamente iniziato, compete esclusivamente al giudice, e non può, quindi, essere disposto dalla parte appellante di propria iniziativa (Cass. civ., n. 20705/2018; Cass. civ., n. 15897/2014; Cass. civ., n. 682/2005).

Mutamento del rito nel d.lgs. n. 150/2011

Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal d.lgs. n. 150/2011 (contenente “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”), il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, la quale viene pronunciata, anche d’ufficio, entro il termine di cui all’art. 171-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del predetto d.lgs.

In particolare, quando la controversia rientra tra quelle per le quali il d.lgs. n 150/2011 prevede l’applicazione del rito del lavoro  – in considerazione del fatto che tale ultimo rito prevede che le preclusioni, sia assertive che probatorie, scattino in un momento anticipato rispetto agli altri riti – si prescrive che, con l’ordinanza di mutamento del rito, il giudice fissi l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti (art. 4, comma 3).

Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 4 in esame al fine di coordinare il mutamento del rito con la nuova struttura del rito ordinario. Si è previsto, quindi, che il giudice debba procedere, anche d’ufficio, al mutamento del rito non più entro la prima udienza di comparizione delle parti, come disposto dalla previgente formulazione della norma, bensì nel termine fissato dall’art. 171-bis c.p.c. per le verifiche preliminari, al fine di evitare che il predetto mutamento intervenga allorquando le parti hanno già depositato le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.

Sussiste, tuttavia, un evidente difetto di coordinamento tra l’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, che prevede che il mutamento del rito debba essere disposto con ordinanza, e l’art. 171-bis c.p.c., che prevede il decreto quale provvedimento da adottare all’esito delle verifiche preliminari. A meno che non si voglia ipotizzare che il mutamento previsto dall’art. 4 richieda l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, che dovrebbero quindi essere preventivamente “sentite” prima dell’emanazione dell’ordinanza, il che appare, tuttavia, poco convincente, posto che la conversione del rito ordinario in rito semplificato, di cui al comma 4 dell’art. 171-bis c.p.c., viene invece disposta con decreto inaudita altera parte, sicché, ferme restando le problematiche, esaminate da Corte cost. sent. n. 96/2024, in ordine alla possibile violazione del contraddittorio per le questioni decise dal giudice “in solitaria”, non vi è ragione per prospettare una irragionevole disparità di trattamento.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Questo significa, ad es., che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione (Cass., Sez. un., n. 758/2022; Cass. civ., n. 8045/2023; Cass. civ., n. 24000/2024).

La sanatoria del quinto comma dell’art. 4, in ogni caso, non si applica al mutamento del rito disposto in appello ai sensi dell'art. 439 c.p.c. (Cass. civ., n. 17666/2018; Cass. civ., n. 19298/2017). Si è, inoltre, precisato che la disciplina del mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011 non si applica alle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale, o viceversa, nelle controversie di lavoro o locatizie, restando le stesse disciplinate dagli artt. 426e 427 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 927/2022).

Restano, comunque, ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Tale ultimo principio, contenuto sempre nel comma 5 dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, comporta, ad es., che l’incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – il cui rilievo d’ufficio è stato anticipato, con il novellato (ex d.lgs. n. 164/2024) comma 3 dell’art. 38 c.p.c., alla fase delle verifiche preliminari - non può essere rilevata d’ufficio nella prima udienza successiva a detto mutamento, posto che tale meccanismo non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito da seguire (Cass. civ., n. 13472/2019).

La disciplina del mutamento del rito di cui all’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 si discosta, quindi, in modo significativo dalle analoghe norme contenute nel codice di procedura civile, le quali, per quanto attiene al mutamento del rito disciplinato dal processo del lavoro (artt. 426 e 427 c.p.c.), stabiliscono la possibilità di adottare anche in grado di appello il provvedimento di mutamento del rito (art. 439 c.p.c.), in ossequio ad un particolare favor per il rito del lavoro, utilizzato come strumento per la tutela di una parte processuale debole (il lavoratore), anche in considerazione della connessione, nel rapporto di lavoro, dei diritti del lavoratore con i diritti della personalità.

A fronte di ciò, la fattispecie del mutamento del rito, da semplificato di cognizione a ordinario, è, a sua volta, regolamentata dall’art. 281-duodecies , comma 1, c.p.c. in modo differente, prevedendosi la pronunzia di mutamento delle forme processuali in uno specifico momento del procedimento, ossia la prima udienza di comparizione delle parti, e non permettendola, sia pure implicitamente, in grado d’appello.

Nell’emanare, con l’art. 4 in esame, una disciplina del mutamento del rito comune a tutte le fattispecie, giacché risultava priva di disciplina la fattispecie del mutamento del rito da semplificato di cognizione a rito del lavoro, si è tenuto conto, per un verso, dell’assenza di ragioni tali da dar luogo ad un favor assoluto per uno specifico modello procedimentale, e, per altro verso, dell’esigenza di ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art. 111 Cost.

La disciplina posta si caratterizza, pertanto, per la sussistenza di una rigida barriera temporale (le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.) oltre la quale è precluso pronunziare il mutamento del rito (Cass. civ., n. 10864/2023; Cass. civ., n. 9847/2020; Cass. civ., n. 186/2020), sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c.

Omesso mutamento del rito e conseguenze

L'omesso mutamento del rito (da quello speciale a quello ordinario o viceversa) non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. civ., n. 14374/2023; Cass. civ., n. 1332/2017; Cass. civ., n. 1448/2015); rileva, altresì, quando il vizio abbia inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul regime delle prove (Cass. civ., n. 1222/2006; Cass. civ., n. 9356/2002).

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la trattazione della causa con il rito locatizio, invece che con quello ordinario, non involge una questione di costituzione del giudice e che, pertanto, essa determina solo una nullità relativa da considerarsi sanata se non sollevata nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale viziato (Cass. civ., n. 1332/2017).

Casistica

CASISTICA

Esclusione della rimessione in termini

Il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, dovendosi correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione - ben proponibile, nella fattispecie, nella comparsa di costituzione e risposta - di illegittimità di un secondo licenziamento formulata dal lavoratore soltanto con la memoria difensiva successiva al mutamento del rito). Cass., sez. lav., n. 10569/2017.

Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, ma, sul piano formale, gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario, sicché sono ammissibili le domande di ripetizione di somme asseritamente pagate in esubero a titolo di canone di locazione e di restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, perché proposte prima del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., ove vi sia stata accettazione del contraddittorio sul punto (Cass. civ., n. 27519/2014).

Non impugnabilità con regolamento di competenza

Non è impugnabile con il regolamento di competenza il provvedimento con cui il giudice, investito secondo il rito locativo di un cumulo di cause, principali e riconvenzionali, rigetti od accolga l'istanza della parte diretta ad ottenere il cambiamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito ordinario ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., trattandosi non già di una decisione sulla competenza, bensì solo sul rito con cui il giudice adito deve trattare la causa (Cass. civ., n. 14367/2015).

In materia di opposizione all'esecuzione

Ove sia stato intimato da un Comune ad un privato il pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione abusiva di aree pubbliche ed il privato abbia promosso il giudizio di opposizione con le modalità del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione anziché con il rito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ciò non costituisce di per sé motivo di inammissibilità della domanda, né di invalidità assoluta del giudizio, essendo il giudice tenuto, anche d'ufficio, a disporre la conversione del rito e a fissare un termine per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo (Cass. civ., n. 16471/2011).

In materia di domanda di equa riparazione

L'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio ex art. 281-sexies c.p.c. e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva (Cass. civ., n. 24403/2025).

Riferimenti

  •  AA.VV., Codice di procedura civile commentato (a cura di P. Cendon), Giuffrè, 2012;
  • Buffone – Curto' – Ianni, Disposizioni generali e rito del lavoro, 2013;
  •  Carleo – Buttafoco – Sinisi - Troncone, Commentario sistematico al codice di procedura civile, Piacenza, 2016;
  •  Carpi – Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 2017;
  •  Carrato - Scarpa, Le locazioni nella pratica del contratto e del processo, Milano, 2015;
  •  Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, I procedimenti speciali, 26^ ed., 2017;
  • Taraschi, Il procedimento per convalida di licenza e sfratto, Milano, 2019;
  • Taraschi, Le verifiche preliminari nel nuovo processo civile, Milano, 2025, 265-284;
  •  Tiscini, Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione, in Judicium, 11 giugno 2024;
  • Zaccaria, Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari, 2021, sub artt. 426 e 427 c.p.c.

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