Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 22Art. 22. Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 24. |