Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 22

Gustavo Danise

Art. 22.

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 24.

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