Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 32Art. 32. Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 33. |