Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 32

Gustavo Danise

Art. 32.

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 33.

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