Legge - 15/01/1994 - n. 64 art. 36

Gustavo Danise

Art. 36.

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

Inquadramento

L'art. 35 precisa che la Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. La regola vale anche per gli Stati plurilegislativi con riferimento agli illeciti che si sono verificati in una delle unità territoriali cui si applica la Convenzione. L'art. 36 consente agli Stati aderenti di derogare di comune accordo alle disposizioni della Convenzione che dovessero comportare restrizioni ai fini del rientro del minore.

Efficacia irretroattiva della Convenzione

L'art. 35 prevede che gli effetti della convenzione si verificheranno nei confronti degli Stati contraenti solo con riferimento ai trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore. Ne consegue che le sottrazioni di minori che si erano già verificate prima dell'entrata in vigore della convenzione dovevano essere risolte da ciascuno Stato secondo le norme interne o di altre convenzioni internazionali. Il capoverso della disposizione ne estende il contenuto agli Stati plurilegislativi (cfr. commento agli artt. 31, 32 e 33); per cui la Convenzione non ha effetto nella singola articolazione territoriale, giuridicamente autonoma, ove si è consumata la legal kidnapping prima dell'entrata in vigore.

Accordi in deroga alle disposizioni della Convenzione

L'art. 36 è una norma improntata a garantire la massima efficacia e celerità in vista del raggiungimento degli scopi della Convenzione; stabilisce che se in applicazione di alcune disposizioni della convenzione si dovessero verificare restrizioni al rientro immediato del minore, i due Stati contraenti interessati dalla singola procedura, ossia lo Stato ove il minore ha la residenza abituale e dove deve far rientro e quello ove si trovava al momento dell'instaurazione del procedimento di urgenza ex art. 12 la cui autorità decidente ha ordinato il rientro (ovviamente il discorso vale anche in caso di accordo amichevole tra i genitori sul rientro del minore), possono convenire di comune accordo una deroga delle predette disposizioni al fine di facilitare il rientro rapido del minore.

Bibliografia

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