Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 34 - Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutivitàRifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività 1. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 24. 2. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 4, l’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 32 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. 3. L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 33 si pronuncia senza indugio. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 38. |