Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 35 - Sospensione del procedimentoSospensione del procedimento L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della presentazione di un ricorso. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 38. |