Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 35 - Sospensione del procedimento

Giuseppe Fiengo

Sospensione del procedimento

L’autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della presentazione di un ricorso.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 38.

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