Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 36 - Provvedimenti provvisori e cautelariProvvedimenti provvisori e cautelari 1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell’esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 30. 2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. 3. In pendenza del termine di cui all’articolo 32, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 38. |