Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 37 - Esecutività parziale

Giuseppe Fiengo

Esecutività parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 38.

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