Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 37 - Esecutività parzialeEsecutività parziale 1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 38. |