Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 39 - Esecutività provvisoriaEsecutività provvisoria L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 43. |