Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 39 - Esecutività provvisoria

Giuseppe Fiengo

Esecutività provvisoria

L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 43.

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