Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 40 - Invocazione di una decisione riconosciutaInvocazione di una decisione riconosciuta 1. La parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità. 2. Se necessario, l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all’allegato I o all’allegato II. L’autorità giurisdizionale d’origine rilascia tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata. 3. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo. 4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 43. |