Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 42 - Divieto di riesame del meritoDivieto di riesame del merito In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 43. |