Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 42 - Divieto di riesame del merito

Giuseppe Fiengo

Divieto di riesame del merito

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 43.

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