Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 44 - Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Giuseppe Fiengo

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo. Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.

2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.

3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.

4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.

5. Non dev’essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 47.

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