Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 45 - Contenuto del patrocinio a spese dello StatoContenuto del patrocinio a spese dello Stato Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario: a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale; b) l’assistenza legale per adire un’autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio; c) l’esonero o l’assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento; d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita; e) le spese di interpretazione; f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato; g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 47. |