Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 51 - Funzioni specifiche delle autorità centrali

Giuseppe Fiengo

Funzioni specifiche delle autorità centrali

1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:

a) trasmettono e ricevono tali domande;

b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.

2. Con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:

a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;

b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;

c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;

d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;

e) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;

f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;

g) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;

h) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;

i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;

j) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.

3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.

4. Il presente articolo e l’articolo 53 non impongono in nessun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 63.

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