Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 53 - Richiesta di misure specificheRichiesta di misure specifiche 1. Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 56. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’articolo 56 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta. 2. Quando viene presentata una richiesta di misure previste dall’articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), l’autorità centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione dell’articolo 61. Tuttavia, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, se del caso corredata dell’estratto di cui agli articoli 20, 28 o 48. L’autorità centrale richiesta comunica le informazioni ottenute all’autorità centrale richiedente. Ove le informazioni siano state ottenute in applicazione dell’articolo 61, tale comunicazione riguarda soltanto l’indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza di un reddito o di beni del debitore in tale Stato. Se l’autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l’autorità centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità. 3. Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato membro richiedente. 4. Per le richieste di cui al presente articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all’allegato V. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 63. |