Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 55 - Presentazione delle domande tramite le autorità centraliPresentazione delle domande tramite le autorità centrali Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 63. |