Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 57 - Contenuto della domanda

Giuseppe Fiengo

Contenuto della domanda

1. Tutte le domande previste all’articolo 56 sono presentate per mezzo del modulo di cui all’allegato VI o all’allegato VII.

2. Tutte le domande di cui all’articolo 56 comprendono almeno:

a) un’indicazione relativa al carattere della o delle domande;

b) il nome e i recapiti dell’istante, compreso l’indirizzo, e la data di nascita;

c) il nome e, se conosciuti, l’indirizzo e la data di nascita del convenuto;

d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;

e) i motivi su cui si fonda la domanda;

f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;

g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell’autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l’indirizzo personale dell’istante può essere sostituito da un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l’istante fornisca il suo indirizzo personale.

4. Ove opportuno, la domanda comprende altresì le seguenti informazioni, se conosciute:

a) la situazione finanziaria del creditore;

b) la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione dei suoi beni;

c) qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto.

5. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell’istante al patrocinio a spese dello Stato. Le domande di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), sono corredate, secondo il caso, solo dei documenti di cui agli articoli 20, 28 o 48 o all’articolo 25 della convenzione dell’Aia del 2007.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 63.

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