Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 58 - Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centraliTrasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali 1. L’autorità centrale dello Stato membro richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che a sua conoscenza sono necessari per l’esame della domanda. 2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente la trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto. 3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del modulo di cui all’allegato VIII, informa l’autorità centrale dello Stato membro richiedente delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di trenta giorni, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità '63entrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio responsabile di rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda. 4. Entro sessanta giorni dalla data dell’accusa di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale richiedente dello stato della domanda. 5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda: a) l’identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa; b) lo stato di avanzamento della causa, e rispondono tempestivamente alle richieste d’informazioni. 6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto. 7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione. 8. L’autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento. In tal caso, detta autorità centrale informa immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto per mezzo del modulo di cui all’allegato IX. 9. L’autorità centrale richiesta non può respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o informazioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondimeno chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede entro novanta giorni o entro un termine più lungo indicato dall’autorità centrale richiesta, quest’ultima può decidere di cessare il trattamento della domanda. In tal caso, ne informa subito l’autorità centrale richiedente per mezzo del modulo di cui all’allegato IX. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 63. |