Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 59 - Lingue

Giuseppe Fiengo

Lingue

1. Il modulo di richiesta o di domanda è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l’autorità centrale interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall’autorità centrale di tale Stato membro.

2. I documenti a corredo del modulo di richiesta o di domanda sono tradotti nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1 solo se una traduzione è necessaria per fornire l’assistenza richiesta, fatti salvi gli articoli 20, 28, 40 e 66.

3. Qualsiasi altra comunicazione tra le autorità centrali avviene nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1, a meno che le autorità centrali stesse convengano altrimenti.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 63.

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