Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 61 - Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali

Giuseppe Fiengo

Accesso alle informazioni da parte delle autorità centrali

1. Alle condizioni previste nel presente capo e in deroga all’articolo 51, paragrafo 4, l’autorità centrale richiesta mette in atto tutti i mezzi appropriati e ragionevoli al fine di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2 necessarie per facilitare, in una determinata causa, l’emanazione, la modifica, il riconoscimento, l’attestazione dell’esecutività o l’esecuzione di una decisione.

Le autorità pubbliche o le amministrazioni che, nell’ambito delle loro attività abituali, detengono, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e sono responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le forniscono, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, nel caso in cui quest’ultima non abbia accesso diretto a dette informazioni.

Gli Stati membri possono designare le autorità pubbliche o le amministrazioni in grado di fornire all’autorità centrale richiesta le informazioni di cui al paragrafo 2. Quando uno Stato membro procede a tale designazione, provvede affinché la scelta delle autorità e amministrazioni consenta alla sua autorità centrale di avere accesso, conformemente al presente articolo, alle informazioni richieste.

Qualsiasi altra persona giuridica che detenga, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e che sia responsabile del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua domanda, se vi è autorizzata dalla legge dello Stato membro richiesto.

Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni così ottenute all’autorità centrale richiedente.

2. Le informazioni di cui al presente articolo sono quelle detenute dalle autorità, dalle amministrazioni o dai soggetti di cui al paragrafo 1. Esse sono adeguate, pertinenti e non eccessive e riguardano:

a) l’indirizzo del debitore o del creditore;

b) il reddito del debitore;

c) gli estremi del datore di lavoro del debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;

d) i beni del debitore.

Per ottenere o modificare una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta solo le informazioni di cui alla lettera a).

Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o eseguire una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere l’esecuzione della decisione.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 63.

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