Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 66 - Traduzione dei documenti giustificativiTraduzione dei documenti giustificativi Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 76. |