Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 66 - Traduzione dei documenti giustificativi

Giuseppe Fiengo

Traduzione dei documenti giustificativi

Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40, l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una decisione o per rispettare i diritti della difesa.

Inquadramento

Per il commento, v. sub art. 76.

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