Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 67 - Recupero dei costiRecupero dei costi Fatto salvo l’articolo 54, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 46, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di quest’ultima lo permette. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 76. |