Tribunale di Firenze: prime indicazioni operative sul Portale delle vendite pubbliche
19 Febbraio 2018
Portale delle vendite pubbliche: prime indicazioni operative
TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze Al Presidente del Consiglio Notarile di Firenze Alla Presidenza del Tribunale per la pubblicazione sul sito del Tribunale
OGGETTO: CIRCOLARE IN TEMA DI PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE E DI VENDITE IMMOBILIARI TELEMATICHE. PRIMA INDICAZIONI OPERATIVE.
PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2017 di accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche e sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2018 il Provvedimento del 12 dicembre 2018 del Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati di adozione delle Specifiche Tecniche del Portale. Pertanto si comunica che: - Dal 20 febbraio 2018 sarà obbligatoria la pubblicità delle vendite coattive sul PVP a norma degli artt. 490 c.p.c. e 161-quater disp. att. c.p.c.; - Dal successivo 10 aprile 2018 le vendite coattive dovranno svolgersi con le modalità telematiche.
LA PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (PVP) A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'Albo dell'Ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. Ogni altra forma di pubblicità prevista nell'ordinanza di delega (o successivi provvedimenti) andrà come prima eseguita. In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola tempus regit actum: pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo previsto, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi successivi al primo, pure nell'ipotesi di ulteriori tentativi disposti dopo l'udienza ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., senza necessità di rimessione del singolo fascicolo al Giudice perché disponga in conformità. L'effettuazione della pubblicità sul PVP presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione ex art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita. I professionisti delegati, in previsione dell'emissione dell'avviso di vendita, dunque, dovranno richiedere ai creditori (procedente o intervenuti) l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del suindicato contributo e questi dovranno mettere a disposizione le relative somme in tempo utile per l'adempimento pubblicitario legalmente previsto. L'art. 490, comma 1, c.p.c. non prevede alcun termine per effettuare la pubblicità sul PVP ma è da ritenere, in analogia con quanto previsto dal secondo comma per la pubblicità sui siti Internet, che essa debba essere eseguita almeno 45 giorni prima della vendita, da estendere prudenzialmente a 60 giorni prima. In altri termini, la pubblicità va eseguita circa 45-60 giorni prima della data della vendita mentre la richiesta di pagamento del contributo andrà fatta prudenzialmente 90 giorni prima della vendita. Si osservi come la ratio della declaratoria di estinzione della procedura riconducibile alla nuova previsione di cui all'art. 631-bis c.p.c. riposi nella mancata pubblicazione dell'avviso per causa imputabile ai creditori titolati, poiché la mancanza di provvista economica impedisce l'esecuzione degli adempimenti necessari a consentire il regolare svolgimento della procedura esecutiva. Di conseguenze, nell'ipotesi in cui il delegato riferisce tempestivamente al Giudice dell'impossibilità di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP per mancato pagamento di detto contributo, il Giudice ordinerà che i creditori (procedente o intervenuti) corrispondano detta somma nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordine giudiziale di pagamento, pena l'estinzione del processo esecutivo ex art. 631-bis c.p.c.. A tal fine pare opportuno precisare che in base al combinato disposto degli art. 95 c.p.c. e art. 8 del TUSG la somma da versarsi a titolo di contributo per la pubblicazione non potrà essere prelevata dall'attivo della procedura.
IL REGIME TRANSITORIO DELLE VENDITE TELEMATICHE NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI. Per garantire il buon andamento dell'Ufficio, i Giudici ritengono, alla luce della possibilità offerta dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 569, comma 4, c.p.c., di mantenere ferme le ordinarie modalità analogiche di vendita fino all'esaurimento della delega. Pertanto, l'obbligatorietà delle modalità telematiche per le vendite immobiliari riguarderà solo le vendite oggetto di ordinanze di delega depositate successivamente al 10 aprile 2018, a meno che il Giudice non disponga espressamente in maniera diversa, in base alle specificità del caso concreto. Pertanto, le vendite che si svolgeranno dopo quella data ma che siano state già delegate con ordinanze emesse anteriormente si svolgeranno secondo le regole previgenti. Con successiva Circolare verranno emanate specifiche disposizione ed istruzioni in ordine allo svolgimento delle vendite telematiche. Si allegano: - brevi istruzioni pratiche per la pubblicazione sul PVP; - appendice normativa. Si dispone che copia della presente Circolare venga pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Firenze nonché comunicata agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. ed affissa alle porte della Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Firenze, 19 febbraio 2018
I Giudici dell'Esecuzione Immobiliare Dott.ssa Pasqualina Principale Dott.ssa Laura D'Amelio Brevi istruzioni operative per i professionisti delegati
Il portale delle vendite pubbliche è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/. Le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home. Sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. Sempre nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.
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Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: -inserire la propria firma digitale; -cliccare “accedi”; -specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione; -cliccare “accedi”. Si apre la pagina “ricerca inserzioni”. A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra) e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerò digitare: -“duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita; -“carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; -“pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione. ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzione. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. Normativa di riferimento
Art. 490, comma 1, c.p.c.. Art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132. Art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv. con modif. in l. 30 giugno 2016, n. 119. Art. 18-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Art. 631-bis c.p.c..
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