Tribunale di Matera: prescrizioni di carattere tecnico-operativo sul portale delle vendite pubbliche
14 Febbraio 2018
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 del decreto 5 dicembre 2017 con cui è stata accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche si rendono necessarie alcune prescrizioni ed indicazioni di carattere tecnico-operativo. A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 comma 1 c.p.c. La pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita. In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola tempus regit actum: pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. Ne consegue che relativamente alle procedure esecutive già pendenti, per le quali si rende necessario celebrare un tentativo di vendita in relazione al quale il delegato non abbia già provveduto o non debba provvedere entro il 19 febbraio 2018, il delegato curerà la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima della udienza di vendita, (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita.
Sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 100,00 (euro cento/00) per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno sessanta giorni prima di ciascuna udienza di vendita. Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato, ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all'inserimento dell'attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori, sul Portale; l'obbligo di pagamento graverà esclusivamente sui creditori. Infatti l'art. 631-bis c.p.c. prevede che “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, comma 2 e 3 c.p.c.” e, di conseguenza, il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di detto onere, ossia l'estinzione della procedura. Quanto alle procedure in cui il creditore sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso. Ove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al giudice dell'esecuzione. Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega (che andrà come prima eseguita: a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato esclusivamente per i suddetti costi e come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul portale), nonché le modalità di vendita già prescritte. A tale scopo è utile evidenziare, quanto alle modalità delle operazioni di vendita, che le stesse proseguiranno in conformità alle ordinanze già emesse nelle singole procedure, e dunque con modalità non telematica, fino all'adozione di nuova ordinanza di delega che ciò disponga. Si autorizza sin d'ora il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .ipeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul portale – sempre che ciò non ostacoli la sollecita fissazione della vendita – e ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC. Si manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari individuali e per l'inserimento dello stesso in ciascun singolo fascicolo in cui sia stata emessa delega ex art. 591-bis c.p.c. Matera, 14 febbraio 2018 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Mariadomenica Marchese IL CANCELLIERE dr. Rocco CARIOSCIA
TRIBUNALE DI MATERA Depositato in Cancelleria Matera, 15.02.2018 IL CANCELLIERE dr. Rocco CARIOSCIA
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