PAT: chiarimenti sul potere di attestazione ex art. 22 CAD

Redazione scientifica
19 Aprile 2018

A seguito delle modifiche apportate al CAD dal d.lgs. n. 217/2017, il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa ha emanato una nota congiunta relativa all'interpretazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 circa il potere di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici.

In considerazione dei dubbi sorti in seguito alle modifiche apportate all'art. 22 CAD dal d.lgs. n. 217/2017, in particolare, in merito all'effettiva possibilità di procedere all'attestazione in assenza dell'indicazione delle modalità operative, il Tavolo tecnico istituito presso il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha individuato un'interpretazione univoca per gli operatori del PAT.

L'eliminazione dal testo dell'art. 22 CAD dell'inciso «mediante dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata» non elimina tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità.

L'asseverazione nel PAT può essere, quindi, compiuta in entrambe le modalità previste dal Regolamento di cui al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cioè:

  • con asseverazione sul medesimo file;
  • in distinto documento sottoscritto con firma digitale.

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