Tribunale di Roma: linee guida sul Portale delle vendite pubbliche
23 Febbraio 2018
Premessa
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA XIV SEZIONE CIVILE — FALLIMENTARE
Roma, 23 febbraio 2018
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma Al Presidente del Consiglio Notarile del distretto di Roma loro sedi e p.c. al Presidente del Tribunale ai giudici delegati ai fallimenti Al Direttore Amministrativo della Sezione Fallimentare Ai signori Curatori iscritti nell'elenco della Sezione Fallimentare
1. Premessa
Le presenti linee guida, elaborate dalla Sezione in apposita riunione, fanno seguito altri circolare del 6 settembre 2017 sul funzionamento del Portale nazionale delle Vendite pubbliche ed al Convegno del 30 ottobre 2017 sul “Nuovo regime delle vendite coattive”. Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 2017 di “accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche” e su quella del 20 gennaio successivo il Provvedimento del 12 gennaio 2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale stesso, si pone all'attenzione che:
a) dal 19 febbraio 2018 (30esimo giorno dalla pubblicazione delle predette specifiche tecniche) è obbligatoria la pubblicità delle vendite inattive sul Portale nazionale, a norma dell'art. 490 c.p.c.; b) dal successivo 10 aprile 2018 tutte le vendite coattivo (anche quelle immobiliari) devono svolgersi con modalità telematiche. 2. La pubblicità sul PVP (Portale delle vendite pubbliche)
2.1. – È noto che l'art. 490, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 13, d .l. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) ha istituito il Portale delle vendite pubbliche; a loro volta gli artt. 530, comma 6, e 369, comma 4, c.p.c. (novellati dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119) prevedono che le vendite coattive, sia mobiliari che immobiliari, vengano effettuate con modalità telematiche (salvo che siano pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura). 2.2. – La pubblicità degli avvisi sul Portale delle vendite pubbliche (che, come detto, sarà obbligatoria dal 19 febbraio 2018) deve essere effettuate ad opera del soggetto legittimato alla pubblicazione stessa, ritualmente censito nei registri di cancelleria e cioè: a) dai professionisti delegati ex art. 591-bis c.p.c. nelle procedure esecutive; b) dal commissionario; c) dai professionisti nominati nell'ambito delle procedure di insolvenza (come i curatori fallimentari ed i liquidatori nel concordato preventivo; si sottolinea che sono da ritenersi tenuti alla pubblicità sul portale tutti i soggetti che effettuano una vendita ai sensi dell'art. 182 l. fall., anche nel caso in cui non sia nominato il liquidatore), d) dai legali dei creditori, nei casi residuali in cui ad essi spetti la pubblicazione.
Ne consegue che tutti gli avvisi di vendita pubblicati dal 19 febbraio 2018 in poi dovranno essere pubblicizzati obbligatoriamente sul Portale delle Vendite pubbliche (rispettando il termine previsto che deve intercorrere prima della data della vendita). Pertanto, tutte le pregresse ordinanze di vendita o di delega alle vendite sono da intendersi automaticamente integrate con la suddetta previsione di legge. Tale obbligo grava sul soggetto che deve provvedere alla pubblicità (delegato, commissionario, curatore, liquidatore giudiziale, creditore, ecc.), anche se nell'ordinanza di vendita del giudice fallimentare e nel programma dl liquidazione non ne sia stata fatta espressa menzione, trattandosi di previsione normativa immediatamente prescrittiva.
Sul punto va chiarito che la nuova disciplina deve ritenersi applicabile: A) alle vendite disposte dal GD ovvero dai professionisti delegati nei fallimenti vecchio rito; B) alle vendite competitive in qualsiasi forma previste nei PDL a norma dell'art. 107, comma 1, l. fall.; C) alle vendite disposte innanzi al GD ovvero delegate a professionista a norma dell'art. 107, comma 2, l. fall.; D) alle vendite di beni mobili ed immobili disposte nell'ambito del concordato preventivo.
Alla luce di quanto sopra:
- per le vendite disposte dinanzi al GD a norma dell'art. 108, l. fall. (vecchio rito) il curatore dovrà provvedere allo pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'ordinanza di vendita del G.D.; - per le vendite disposte dinanzi al GD a norma dell'art. 107, comma 2, l. fall. (nuovo rito), il curatore (anche a mezzo del professionista delegato o commissionario alle vendite) dovrà provvedere alla pubblicazione sul Penale delle Vendite Pubbliche dell'ordinanza di vendita del GD nell'ipotesi in cui la vendita sia stata fissata avanti al GD ovvero dell'avviso di vendita del professionista delegato nell'ipotesi in cui sia stata delegata al professionista ex art. 591-bis c.p.c.; - il curatore dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del disciplinare di vendita (tutto il disciplinare o solo l'avviso?) per le vendite competitive disposte a norma dell'art. 107, comma 1, l. fall.; - il Commissario Giudiziale, il Liquidatore e comunque il soggetto chiamato ad effettuare la vendita nell'ambito del concordato preventivo dovrà provvedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per le vendite disposte a norma dell'art. 182, comma 1, o dell'art. 163-bis, l. fall.; Sul piano operativo, poiché il Portale Delle Vendite riceve i dati per la pubblicazione esclusivamente dal “soggetto legittimato alla pubblicazione”, si rappresenta che anche i soggetti che non sono organi della procedura dovranno essere inseriti nel SIECIC quali ”ausiliario” ovvero “professionista delegato”.2.3. – L'art. 490, comma 1, c.p.c. non prevede alcun termine per effettuare la pubblicità sul Portale, ma è da ritenere, in analogia con quanto previsto dal secondo comma per la pubblicità su siti internet, che essa debba essere eseguita almeno 45 giorni prima della vendita (da estendere, prudenzialmente, a 60 giorni prima). 2.4 – La pubblicità sul Portale sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario prevista del previgente art. 490 c.p.c., sicché è fatta salva ogni altra forma di pubblicità commerciale, disposta dal giudice nell'ordinanza di vendita o di delega alla stessa. 2.5. – La pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche necessita del pagamento — per ogni tentativo di vendita — del contributo alla pubblicazione, pari ad euro 100,00 per ciascun lotto. L'adempimento di tale obbligo di legge dovrà essere assolto:
a) utilizzando i fondi attivi della procedura, richiedendo al GD la liquidazione di un congruo fondo spese (tenuto conto che la pubblicazione per ciascun lotto richiede un contributo di euro 100 e che prudenzialmente occorre coprire la pubblicazione di tre esperimenti di vendita) e successivamente aprendo un conto corrente presso un Istituto di Credito abilitato, in quanto inserito nel circuito indicato nella Specifiche tecniche del PVP consultabili sul medesimo portale al fine di ottenere la necessaria Carta di Credito da utilizzare per il pagamento; b) in caso si assenza di fondi della procedura, provvedendo, previa attestazione del GD che il Fallimento è privo di fondi ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, a richiedere la prenotazione a debito a norma dell'art. 146, comma 1, T.U. Spese Giustizia, come prescritto dall'art. 18-bis dello stesso T.U.. Poiché la pubblicità va effettuata, come detto, circa 45-60 giorni prima della data della vendita, prudenzialmente la richiesta dì autorizzazione per il pagamento del contributo va fatta 90 giorni prima di quella data. Va infine precisato che ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega o inserita nel programma dl liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato Si allegano: - brevi istruzioni pratiche per la pubblicazione sul PVP; - appendice normativa.
Il presidente della Sezione Dott. Antonino La Malfa
FONTI
Il Portale delle vendite pubbliche, operativo dal 17 luglio 2017, è raggiungibile ai seguenti indirizzi: https://pvp.giustizia.it https://venditepubbliche.giustizia.it; https://portalevenditepubbliche.it.
Le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina.
In tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita".
Sono ivi reperibili anche le istruzioni per il pagamento del contributo della pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.
ALCUNE AVVERTENZE
Il profilo “Soggetto legittimato alla pubblicazione" sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dall'avviso di vendita. La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla pubblicazione alla gestione degli avvisi di vendita avviene mediante un servizio di cooperazione con i registri di cancelleria interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) e, ove necessario con i registri esterni al Dominio Giustizia (quali, ad esempio, il Registro delle Imprese ed il Registro dei pegni non possessori). Il soggetto legittimato alla pubblicazione, all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie, oppure i dati identificativi del procedimento, se si tratta di vendita non gestita da un ufficio giudiziario. PERTANTO Solo dopo la verifica autorizzativa effettuata d al sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle paghe web di inserimento dei dati della vendita.
ISTRUZIONI TECNICHE
Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:
-inserire la proprio firma digitale; -cliccare “accedi”; -digitare il proprio PIN (password principale per CNS); -cliccare “accedi"; -specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione; —cliccare “accedi". Si apre la pagina “ricerca inserzioni” A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire ì vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere: una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: “duplica” per conservare i dati nel sistema, in coso di ulteriori tentativi di vendita, “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione,
ATTENZIONE: terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. Normativa di riferimento
art. 490, comma 1, c.p.c.;
art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132;
art. 161-quater disp. att. c.p.c.;
art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119;
art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Si comunichi ai curatori fallimentari iscritti all'elenco della Sezione e si pubblichi sul sito del Tribunale.
Il presidente della Sezione Dott. Antonino La Malfa
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