Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 70 - Informazioni messe a disposizione dei cittadiniInformazioni messe a disposizione dei cittadini Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a disposizione dei cittadini: a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari; b) una descrizione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 51; c) una descrizione delle modalità per assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’articolo 44; d) una descrizione delle norme e procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 76. |