Regolamento - 18/12/2008 - n. 4 art. 75 - Disposizioni transitorieDisposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. 2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano: a) alle decisioni emesse negli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale data; b) alle decisioni emesse successivamente alla data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data di applicazione del presente regolamento. I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti negli Stati membri. 3. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 76. |