Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 3 - Competenza generale 1Competenza generale1 1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile"; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi. 2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 5. |