Regolamento - 27/11/2003 - n. 2201 art. 30 - Procedimento 1Procedimento1 1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore. 3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39. [1] Articolo abrogato dall'articolo 104 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2019, n. 1111, a decorrere dal 1° agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 100, paragrafo 2, del medesimo Reg. 1111/2019. InquadramentoPer il commento, v. sub art. 32. |