Chi assume che l’importo a base di gara sia sottostimato deve impugnare immediatamente il bando
07 Maggio 2018
Se il concorrente ha sin da subito piena consapevolezza che, sulla base della propria situazione aziendale e dei costi del lavoro che reputa incomprimibili, non può presentare un'offerta remunerativa e allo stesso tempo adeguata, la lesione alla propria sfera giuridica in forza di una lex specialis ritenuta illegittima deve ritenersi già attuale e concreta, in quanto, proprio per evitare il paradosso di dover eseguire, in caso di aggiudicazione un'offerta non remunerativa, ovvero un'offerta non adeguata, egli deve contestare immediatamente il valore a base di gara, a suo dire insufficiente ed illegittimo. Invero la giurisprudenza del Consilio di Stato ha da tempo specificato che l'impugnazione immediata è ammessa – e imposta – per le ipotesi, tra le altre, di disposizioni abnormi o irragionevoli, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, V, n. 980/2003, n. 4414/2005 e n. 3489/2010), nonché di condizioni negoziali indicate nello schema di contratto, che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, n. 6135/2011; C.G.A., n. 474/2016). |