Interferenze tra i requisiti dell’assenza di condanne penali e dell’assenza di precedenti violazioni contrattuali

Redazione Scientifica
10 Maggio 2018

Uno stesso comportamento può assumere i contorni (come nel caso che occupa) di una “grave … malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate...

Uno stesso comportamento può assumere i contorni (come nel caso che occupa) di una “grave … malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate dalla stazione appaltante”, e al contempo, sussistendone i presupposti, di una fattispecie criminosa.

Le misure ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, rispondono alla finalità di evitare che le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti cessati dalla carica meglio indicati nella norma stessa si riflettano sulla possibilità dell'operatore economico di restare sul mercato, mitigando il rigore derivante dall'automatica trasposizione degli effetti della condotta illecita dall'autore del fatto all'operatore economico stesso. Invece la causa di esclusione di cui alla lett. f) del ricordato art. 38 prende direttamente in considerazione il comportamento (inadempiente) dell'operatore economico in quanto tale, per cui non si pone l'esigenza di cui sopra. E del resto, quest'ultima causa espulsiva non opera automaticamente, ma implica una valutazione della stazione appaltante in ordine all'incidenza del comportamento tenuto dal concorrente nell'esecuzione di pregresse prestazioni contrattuali, sulla sua affidabilità professionale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.