Santa Maria Capua Vetere: prescrizioni operative sul portale delle vendite pubbliche

12 Febbraio 2018

I Giudici dell'esecuzione in servizio presso la Terza Sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno pubblicato alcune prescrizioni operative relative alla pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.
Premessa

I Giudici dell'esecuzione attualmente in servizio presso l'intestato Tribunale, preso atto che, in data 20 Gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale — n. 16 il Provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 12 gennaio 2018 — Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche;

con la presente forniscono le seguenti prescrizioni ai custodi e professionisti delegati.

a) Profili generali

Per gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 è obbligatorio l'inserimento dell'avviso sul portale delle vendite pubbliche per tutte le procedure in corso.

L'onere pubblicitario prescritto si aggiunge alle forme di pubblicità già contenute nell'ordinanza di vendita.

L'omessa pubblicazione per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto comporta la sanzione della estinzione del processo esecutivo ex art. 631-bis c.p.c.

b) Prescrizioni operative

Il professionista curerà la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (di seguito PVP) secondo le seguenti prescrizioni.

1) Spese

Il soggetto che cura l'adempimento pubblicitario dovrà versare, in via preliminare, il contributo di cui all'art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002.

In caso di mancata anticipazione spontanea da parte del creditore, il professionista formulerà istanza al Giudice dell'esecuzione per la emissione del decreto di anticipazione ex art. 8 d.P.R. n. 115/2002.

2) Contenuto della pubblicazione

Il professionista incaricato della pubblicazione, dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare.

Sul PVP dovranno essere inseriti i seguenti atti:

  • Avviso contenente: la descrizione dell'immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale); il valore d'asta e l'offerta minima; il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita;
  • Ordinanza di delega delle operazioni di vendita;
  • Copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurato dei riferimenti alla persona dell'esecutato;
  • Planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia);
  • Numero congruo di fotografie del bene posto in vendita;
  • Indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario.

3) Termini per la pubblicazione

Il professionista incaricato della pubblicità dovrà procedere all'inserimento dei dati e documenti sopra indicati tendenzialmente almeno settanta giorni prima della data fissata per la vendita.

Il professionista avrà cura di eseguire la pubblicazione sul PVP contestualmente all'inoltro della richiesta di pubblicità sui siti privati previsti nell'ordinanza di delega e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurare il coordinamento temporale tra tali due forme di pubblicità.

In particolare, si sottolinea come il PVP abbia anche una funzione di monitoraggio dei tempi di pubblicità sui siti privati.

4) Certificazione

Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP.

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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