Omesse dichiarazioni e soccoreso istruttorio processuale

Redazione Scientifica
16 Maggio 2018

Non deve essere esclusa dalla gara l'impresa che ha omesso di dichiarare alla stazione appaltante di essere stata interessata da una operazione societaria (acquisizione di un ramo di azienda) nel corso...

Non deve essere esclusa dalla gara l'impresa che ha omesso di dichiarare alla stazione appaltante di essere stata interessata da una operazione societaria (acquisizione di un ramo di azienda) nel corso dell'ultimo anno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle gare, atteso l'obbligo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, di attivare il soccorso istruttorio.

Tale istituto, essendo volto ad attuare l'esigenza di massima partecipazione alle gare dei concorrenti, trova il proprio limite solo nell'impossibilità di modificare un elemento dell'offerta tecnica e/o economica. Esso dunque, alla luce della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti, non è ammesso laddove sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, consentendole di aggiustare il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti.

Il caso non rientra nelle ipotesi alle quali il soccorso istruttorio non si applica, atteso che la carenza che, con detto istituto, avrebbe dovuto essere colmata riguardava le dichiarazioni degli amministratori della cedente un ramo di azienda.

Secondo un condiviso orientamento (2 marzo 2017, n. 975), è possibile che al concorrente, che non sia stato ammesso al soccorso istruttorio (ma avrebbe dovuto esserlo), sia consentito di provare le medesime circostanze in sede processuale, secondo la formula del ‘soccorso istruttorio processuale'.

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